È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 112 del 25 giugno 2026, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 62/2026 (cosiddetto “Decreto Lavoro” o “Decreto 1° maggio”), introducendo alcune rilevanti novità in materia di rapporti di lavoro, contrattazione collettiva, incentivi all’occupazione e somministrazione di lavoro.
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse per i datori di lavoro.
Salario giusto: definizione del “Trattamento Economico Complessivo”
Tra gli interventi di maggiore rilievo introdotti dal Decreto Lavoro e ulteriormente precisati in sede di conversione assume particolare importanza la definizione, nell’ambito del “salario giusto”, del “Trattamento Economico Complessivo in cui rientrano:
- le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite,
- le mensilità aggiuntive,
- le indennità fisse e continuative (come l’indennità di funzione quadro o l’indennità di cassa, ad esempio),
- le prestazioni di welfare spettanti alla generalità dei dipendenti,
- gli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico.
Restano invece escluse le componenti retributive discrezionali e variabili riconosciute al singolo lavoratore.
La nuova norma coglie compiutamente l’effettivo valore delle condizioni economiche previste dai contratti collettivi maggiormente rappresentativi e stabilisce il principio secondo cui il rispetto dell’articolo 36 della Costituzione – che garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente – deve essere valutato facendo riferimento ai trattamenti economici definiti dai contratti collettivi leader del settore.
Per il sistema Confcommercio si tratta di una previsione particolarmente significativa, in quanto valorizza il ruolo dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, confermandone la funzione di riferimento per la determinazione dei trattamenti economici e normativi applicabili ai lavoratori dei settori rappresentati.
L’individuazione di parametri retributivi di riferimento più chiari contribuisce a promuovere condizioni di concorrenza leale tra le imprese, e costituisce un importante strumento di contrasto al dumping contrattuale, fenomeno che genera squilibri competitivi tra imprese attraverso l’applicazione di contratti collettivi che prevedono costi del lavoro artificialmente più bassi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione maggiormente rappresentativa.
Incentivi alle assunzioni: nessuna modifica alle misure già previste
Restano sostanzialmente confermate le agevolazioni introdotte dal decreto in materia di:
- Bonus donne 2026;
- Bonus giovani 2026;
- Bonus ZES unica Mezzogiorno.
Le disposizioni non hanno subito modifiche durante l’iter parlamentare e rimangono valide le indicazioni operative già fornite con riferimento ai requisiti soggettivi, alle condizioni di spettanza e ai limiti di utilizzo degli incentivi.
Nuovo limite ai tirocini extracurriculari
Tra le novità introdotte in sede di conversione figura un limite specifico alla durata dei tirocini extracurriculari.
È infatti previsto che la durata massima dei tirocini non possa superare 12 mesi complessivi nell’ambito del medesimo gruppo di imprese, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente.
Conciliazione vita-lavoro: confermato l’esonero contributivo
Per il periodo 2026-2028 viene riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni previste dall’art. 8, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 184/2025 un esonero contributivo pari all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di 50.000 euro annui.
Contratti di prossimità: nuovi obblighi di deposito
La legge introduce l’obbligo di deposito presso il Ministero del Lavoro, il CNEL e l’Archivio nazionale dei contratti dei contratti collettivi e delle intese sottoscritte ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011.
Per le aziende fino a 15 dipendenti, qualora le intese prevedano trattamenti peggiorativi rispetto alla disciplina ordinaria, la sottoscrizione dovrà avvenire presso la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
È inoltre previsto l’obbligo di informare i lavoratori interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Rinnovi dei CCNL: adeguamento retributivo anticipato
La conversione interviene anche sulla disciplina del mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali.
In particolare:
- il termine oltre il quale scatta l’adeguamento automatico delle retribuzioni all’indice IPCA viene ridotto da 12 a 9 mesi dalla scadenza del CCNL;
- la percentuale di adeguamento automatico passa dal 30% al 50% dell’IPCA.
Sono state inoltre introdotte specifiche esclusioni per alcuni comparti caratterizzati da elevata stagionalità e per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale.
Resta confermata la decorrenza dal 1° gennaio 2027 per i contratti collettivi già scaduti.
Obbligo di indicare il codice del CCNL
Viene precisato che l’obbligo di comunicare ai lavoratori il codice alfanumerico unico del CCNL applicato riguarda le imprese private.
L’informazione può essere fornita entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro e dovrà essere riportata anche nel prospetto paga.
Distacco per salvaguardia occupazionale
Tra le novità di maggiore interesse per le imprese in situazioni di crisi o riorganizzazione si segnala la possibilità, fino al 31 dicembre 2029, di ricorrere al distacco di personale anche in assenza dell’interesse del distaccante, purché:
- vi sia un accordo sindacale;
- la misura sia finalizzata alla salvaguardia occupazionale, alla continuità produttiva e alla conservazione delle competenze professionali.
La disposizione può trovare applicazione anche tra imprese appartenenti a settori diversi e che applicano differenti contratti collettivi.
Somministrazione di lavoro: maggiore durata delle missioni
La legge modifica in modo significativo la disciplina della somministrazione.
Per il calcolo del limite massimo di 24 mesi rileveranno esclusivamente le missioni svolte da lavoratori assunti a tempo determinato dall’agenzia di somministrazione.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia viene invece prevista la possibilità di svolgere missioni presso il medesimo utilizzatore per un ulteriore periodo massimo di 36 mesi, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.
La norma si applica dal 28 giugno 2026 e i periodi di missione maturati in precedenza vengono neutralizzati ai fini del nuovo conteggio.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel: 051.6487402; e-mail: sindacale@ascom.bo.it