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Adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato previsto dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) assunti dal 1° luglio 2026.

Di seguito una sintesi dei chiarimenti forniti dalla COVIP con la Direttiva del 19 giugno 2026 sui nuovi adempimenti per i datori di lavoro.

A chi si applica l’adesione automatica

Il nuovo meccanismo riguarda:

  • lavoratori dipendenti “di prima assunzione”, cioè che in precedenza non hanno mai lavorato con contratto di lavoro subordinato, assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026 (esclusi i domestici);
  • lavoratori dipendenti “neoassunti”, cioè lavoratori che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato che, dopo il 30 giugno 2026, attivano un nuovo rapporto di lavoro e risultano già iscritti a una forma pensionistica complementare con destinazione parziale o totale del TFR.

Sono esclusi dall’adesione automatica:

  • lavoratori dipendenti già in forza;
  • lavoratori pubblici;
  • lavoratori con contratto a termine inferiore a 60 giorni o il cui rapporto cessa prima del 60° giorno.
Cosa deve fare il datore di lavoro all’assunzione

Per ogni nuova assunzione interessata dalle nuove regole il datore di lavoro deve:

1. Fornire un’informativa scritta che spieghi in modo chiaro:

  • quale contratto/accordo collettivo si applica in azienda;
  • qual è il fondo pensione di riferimento (negoziale, territoriale, aziendale o, in mancanza, il fondo residuale);
  • come funziona l’adesione automatica e quale contribuzione è prevista con l’adesione automatica;
  • quali sono le scelte alternative all’adesione automatica che il lavoratore può fare;
  • il termine di 60 giorni per rinunciare all’adesione automatica.

2. Raccogliere le dichiarazioni del lavoratore, per verificare a quale categoria appartiene, in particolare:

  • se si tratta di prima assunzione nel settore privato;
  • se neoassunto se è iscritto a un fondo pensione e se vi destina il TFR, oppure se in precedenza ha già scelto di non destinare il TFR alla previdenza complementare.

3. Individuare il fondo di destinazione:

  • se gli accordi prevedono più fondi, applicare quello individuato dall’accordo aziendale o, in mancanza, quello con il maggior numero di iscritti in azienda;
  • se non esistono fondi indicati dagli accordi, opera il fondo residuale solo per il TFR (senza contributi aggiuntivi).
Lavoratori di “prima assunzione”

Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può:

  • rinunciare all’adesione automatica;
  • confermare l’adesione ma modificare la quota di TFR da destinare al fondo, se previsto dagli accordi;
  • scegliere di aderire ad un diverso fondo pensione;
  • mantenere il TFR in azienda (con eventuale invio al Fondo di Tesoreria INPS quando previsto).

La rinuncia deve essere comunicata al datore di lavoro (meglio con modulo scritto) ed elimina l’adesione automatica fin dall’origine.

Lavoratori “neoassunti” già iscritti a un fondo con versamento parziale o totale del TFR

Anche questi lavoratori hanno a disposizione nei 60 giorni successivi all’ assunzione queste possibili scelte esplicite:

  • confermare l’iscrizione al fondo a cui sono già iscritti;
  • iscriversi ad un altro fondo diverso da quello stabilito dalla contrattazione collettiva applicata, con destinazione del tfr nella misura consentita dagli accordi applicabili o dalla legge a condizione che sia già trascorso il periodo minimo di permanenza che, nella generalità dei casi, è due anni (questa scelta è obbligata per i dipendenti iscritti ad un fondo contrattuale di categoria a prescindere dal periodo minimo di permanenza). Questi lavoratori non possono scegliere di non destinare il TFR alla previdenza complementare.

In assenza di scelta entro 60 giorni, si applica l’adesione automatica con effetto dalla data di assunzione.

Effetti dell’adesione automatica su TFR e contributi

In tutti i casi se il lavoratore non rinuncia all’ adesione automatica entro 60 giorni:

  • il 100% del TFR maturando viene destinato al fondo individuato;
  • sono dovuti anche i contributi a carico di datore e lavoratore nella misura prevista dal contratto/accordo collettivo.

Eccezioni operative:

  • se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo, il lavoratore può scegliere entro 60 giorni di non versare la propria quota contributiva, fermo restando il conferimento del TFR e il versamento della quota a carico del datore di lavoro;
  • se il contratto prevede che nel periodo di prova non siano dovuti contributi, il datore versa comunque il TFR fin dall’assunzione, mentre i contributi partono solo dopo il superamento della prova.

I versamenti (TFR e contributi) saranno effettuati dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma sono calcolati dalla data di assunzione.

L’informativa ai lavoratori e il modulo per la scelta esplicita

Al momento non sono ancora stati emanati né dal Ministero competente né dalla COVIP:

  • la nota informativa standard relativa al nuovo meccanismo;
  • il modulo di adesione al TFR aggiornato alle nuove regole.

In attesa della loro emanazione (di cui daremo notizia) i datori di lavoro potranno utilizzare l’informativa che le aziende sono tenute a consegnare ai lavoratori e il modulo per la scelta di destinazione del Tfr predisposti da MEFOP.

L’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali è a disposizione dei datori di lavoro associati per assistenza nella corretta gestione delle diverse casistiche.
Tel. 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it.

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