È stata pubblicata in GU la Legge 21 aprile 2026, n. 75, in vigore dal prossimo 29 maggio, che introduce un articolato rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia agroalimentare.
La novità di maggior rilievo per il settore è il nuovo reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), che punisce chi, nell’esercizio dell’attività d’impresa, pone in commercio alimenti, acque o bevande non genuini o sostanzialmente difformi da quanto dichiarato, con il duplice fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto.
Ulteriori disposizioni di rilievo:
- Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.) – introduce un nuovo reato per l’utilizzo di indicazioni o segni falsi o ingannevoli idonei a trarre in inganno il consumatore su origine, qualità o quantità dei prodotti;
- Contrassegno volontario per prodotti DOP e IGP (art. 6) – il contrassegno, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e qualificato come carta valori, sarà dotato di caratteristiche di sicurezza idonee a garantire autenticità, tracciabilità e protezione contro contraffazioni e falsificazioni;
- Rintracciabilità (art. 8) – incremento significativo delle sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi documentali previsti dall’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, con importi fino a 150.000 euro;
- Cabina di regia per i controlli agroalimentari (art. 16) – istituito presso il MASAF un organismo di coordinamento dei controlli, con la partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.