Le novità interpretative introdotte dal DL 159/2025 entrato in vigore il 31/10/2025, in merito all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) da parte di specifici amministratori delle imprese costituite in forma societaria sono le seguenti:
- l’obbligo di comunicare la PEC al Registro delle imprese riguarda ora l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il presidente del consiglio di amministrazione;
- è espressamente previsto che il domicilio digitale dell’amministratore non possa coincidere con quello dell’impresa;
- le imprese già iscritte al Registro dovranno comunicare i dati entro il 31 dicembre 2025, ovvero contestualmente al conferimento o al rinnovo dell’incarico.
L’obbligo riguarda gli amministratori che ricoprono le cariche sopra elencate nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative aventi tale forma giuridica.
Restano esclusi:
- gli amministratori di società di persone;
- i consiglieri senza deleghe di società di capitali o il Presidente Comitato direttivo.
Dal sito della CCIAA della Romagna si riporta quanto segue:
“Pertanto, attualmente, non risultano più obbligati:
- gli amministratori di società di capitali e cooperative diversi dall’amministratore unico e dagli amministratori delegati. Il presidente del consiglio di amministrazione è obbligato solo in mancanza di amministratori delegati
- gli amministratori di società di persone (comprese tutte le società semplici)
- i liquidatori di qualsiasi soggetto giuridico
- i preposti di sede secondaria di società estera
- e gli amministratori (e i liquidatori) di: consorzi (anche con attività esterna); società di mutuo soccorso; società tra professionisti e tra avvocati; reti di imprese con soggettività giuridica; GEIE; associazioni e fondazioni; enti pubblici economici; aziende speciali ex TUEL; persone giuridiche private (PGP)”.
Unioncamere segnala inoltre che, per comunicazioni non obbligatorie, gli uffici camerali potrebbero inviare un avviso di conferma dell’intenzione di iscrivere il domicilio digitale, con l’applicazione del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo, trattandosi di una variazione anagrafica.
L’obbligo si applica:
- dal 31 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del DL 159/2025) per gli amministratori nominati o confermati da tale data in poi, sia alla costituzione sia successivamente;
- ai soggetti che alla stessa data già ricoprono le cariche indicate, i quali dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
La comunicazione è a carico dell’impresa e deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina o conferma.
In caso di omessa presentazione, l’ufficio del Registro sospenderà la pratica, richiedendo la regolarizzazione.
Il mancato adempimento entro il termine previsto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., raddoppiata (da € 206 a € 2.064).