Obblighi di informazione ai lavoratori sull’uso dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo

La Legge n. 132/2025 recepisce e integra l’A.I. Act (Regolamento UE 2024/1689) e disciplina l’uso dell’Intelligenza Artificiale in ambito lavorativo e professionale, introducendo diverse novità e specifici obblighi per i datori di lavoro e i committenti.

Le principali novità per i datori di lavoro si trovano in particolare nell’Articolo 11 della L. 132/2025 e riguardano la trasparenza, la sicurezza, la non discriminazione e l’obbligo informativo.

Doveri e finalità nell’uso dell’IA

La legge stabilisce che l’IA deve essere impiegata per finalità specifiche e positive in ambito lavorativo:

  • migliorare le condizioni di lavoro;
  • tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori;
  • accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone.

L’utilizzo dell’IA deve essere sicuro, affidabile e trasparente, e non può in alcun modo svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.

Obblighi di trasparenza e di informazione

La L. 132/2025 prevede che a decorrere dal 10 ottobre 2025 il datore di lavoro (o il committente) abbia l’obbligo di informare i lavoratori circa l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Questo obbligo deve essere adempiuto nei casi e con le modalità previste dall’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 quando il datore di lavoro utilizza sistemi decisionali o di monitoraggio “integralmente automatizzati” (compresa l’IA).

Gli ambiti di utilizzo dell’IA per i quali il datore di lavoro deve fornire queste informazioni includono:

  • l’assunzione o il conferimento dell’incarico (ad esempio, l’uso di chatbots durante i colloqui, lo screening dei curricula, o software per test psicoattitudinali);
  • la gestione o la cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, strumenti di data analytics o machine learning);
  • l’assegnazione di compiti o mansioni;
  • la sorveglianza, la valutazione delle prestazioni e dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Prima dell’avvio dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore i seguenti elementi informativi aggiuntivi:

  • gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei sistemi di IA;
  • gli scopi e le finalità dei sistemi;
  • la logica e il funzionamento dei sistemi;
  • le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi (inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni);
  • Le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
  • Il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Inoltre, il datore di lavoro deve integrare l’informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e l’aggiornamento del registro dei trattamenti.

Si segnala che la comunicazione di queste informazioni deve essere effettuata anche alle RSA o alla RSU e, in loro assenza, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Garanzia di non discriminazione

La legge stabilisce che l’IA nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro deve garantire l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni.

In conformità alle norme dell’Unione europea è vietato l’utilizzo di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona nell’ambito del luogo di lavoro.

Inoltre, è vietato l’utilizzo di sistemi di categorizzazione biometrica che classifichino individualmente le persone sulla base di dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale, divieto che mira a evitare fenomeni discriminatori, ad esempio, nei processi di selezione del personale.

Supporto e formazione

La L. 132/2025 prevede l’istituzione dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tra i compiti di tale Osservatorio rientra la promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

Inoltre, nell’ambito delle deleghe al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale, è prevista la definizione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.

Per ogni ulteriore informazione o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it

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