Rinnovato il CCNL dirigenti terziario, distribuzione e servizi

In data odierna, in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2025 prevista dal vigente Accordo sottoscritto in data 12 aprile 2023, Confcommercio e Manageritalia hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per i Dirigenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e Servizi.

Il CCNL avrà durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Di seguito, si riepilogano le principali novità.

Ambito di applicazione e contrasto al dumping contrattuale (Art.1)

Le Parti stipulanti hanno concordato di istituire un osservatorio permanente che si pone l’obiettivo di aggiornare l’ambito di applicazione del contratto includendo nuove professionalità strategiche con elevate competenze in linea con i contesti in trasformazione derivanti da processi innovativi, con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Contestualmente, in ottica “anti dumping”, è stato introdotto l’impegno ad avviare iniziative per assicurare la piena e corretta applicazione del CCNL, al fine di contrastare l’utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività e di garantire tutele omogenee e certe ai dirigenti destinatari e alle aziende rappresentate.

Aumenti retributivi (Artt. 2 e 3)

È stato definito un aumento mensile lordo a regime pari a 800 Euro, suddiviso in tre tranche:

  • 320 Euro dal 1° gennaio 2026
  • 260 Euro dal 1° gennaio 2027
  • 220 Euro dal 1° gennaio 2028

Si evidenzia che gli aumenti retributivi andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile e non possono essere computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT) (Art. 4)

È stato rafforzato il welfare contrattuale dando così continuità alle previsioni dell’art. 23 del CCNL 12 aprile 2023 e successive modificazioni.

Pertanto, per il triennio 2026-2028, verrà riconosciuto dalle aziende un credito welfare contrattuale di un valore minimo pari a 1.500,00 Euro annui con un impegno delle Parti a continuare ad arricchire progressivamente l’offerta di servizi all’interno della Piattaforma welfare CFMT, al fine di garantire al dirigente il più ampio sostegno sia nella sfera professionale sia in quella privata.

Il successivo art. 4 bis sull’Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT), ha ridotto, per le annualità 2026-2027-2028 a 36,00 annui (18,00 a carico del datore di lavoro e 18,00 a carico del datore) il costo di gestione della Piattaforma, attualmente pari a 50 Euro annui.

Previdenza complementare (Fondo Mario Negri) (Art. 5)

Sulla base del piano di riequilibrio approvato dalla Covip, è stato adeguato il contributo integrativo aziendale al Fondo Mario Negri, elevandolo dall’attuale 2,47% al 2,52% a decorrere dal 1° gennaio 2026,  al 2,57% a decorrere dal 1° gennaio 2027 ed infine, al 2,62% dal 1° gennaio 2028.

Si è, inoltre, concordato di incrementare la compartecipazione del dirigente alla previdenza complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente che, dal 1° gennaio 2026, passerà dall’attuale 1% al 2% rispetto alla retribuzione convenzionale annua fissata dal comma 8 dell’art. 27 (pari a 59.224,54 Euro). Pertanto la quota di compartecipazione a carico del dirigente passerà dagli attuali 592,25 ai 1.184,49 Euro annui.

Garanzia Infortuni Antonio Pastore (Art. 6)

Nell’ambito della garanzia contrattuale che interviene in caso di infortunio professionale ed extra professionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del CCNL, si è concordato di incrementare il premio a carico delle aziende di un importo pari a 150,00 Euro annui. Il premio passerà, quindi, dagli attuali 410,00 a 560,00 Euro annui per assicurato. È stata, altresì, introdotta una franchigia che verrà applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extra professionali di lieve entità.

Agevolazioni contributive (Art. 7)

È stata rimodulata la normativa contrattuale che disciplina le agevolazioni contributive anche al fine di incentivare l’inserimento di dirigenti all’interno delle PMI, modificando i commi dall’1 al 3 dell’articolo 30 del CCNL 12 aprile 2023.

In particolare per garantire equità e sostenibilità, e con l’obiettivo di incentivare l’inserimento di dirigenti all’interno delle PMI, sono state rimodulate e semplificate le agevolazioni contributive applicate dal Fondo Mario Negri e dall’Associazione Antonio Pastore, che non seguono più il criterio temporale legato all’età anagrafica del dirigente, ma, d’ora in avanti, potranno essere usufruite solo una volta nell’ambito della carriera lavorativa.

I benefici potranno essere, quindi, riconosciuti per un periodo massimo di due anni, elevati a tre anni nel caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo sottoscritto (invecchiamento attivo).

Dirigente Temporaneo (Art. 8)

La norma prevede che i nuovi criteri delle agevolazioni contributive di cui all’art. 7 si applicano anche ai Temporary manager.

Invecchiamento Attivo (Art. 9)

Per favorire il ricambio generazionale e non disperdere competenze, è stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare, a condizioni agevolate, la permanenza dei dirigenti senior, per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring.

Si tratta di una norma volta a reinserire in azienda dirigenti senior che siano cessati per un qualsiasi motivo e che possono stipulare un contratto a termine per le suddette finalità con applicazione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 30, commi dall’1 al 3 del CCNL anche nel caso in cui siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.

Tale agevolazione è riservata a contratti stipulati con dirigenti la cui età anagrafica sia fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni).

Infine, in caso di cessazione anticipata del contratto a termine, è stato previsto per il dirigente il riconoscimento di uno specifico indennizzo pari alle mensilità che decorrono dalla data di cessazione alla data in cui il contratto di lavoro avrebbe avuto termine.

Formazione e aggiornamento professionale (Art. 10)

È stato introdotto un impegno per i datori a sostenere anche iniziative di auto-formazione.

Politiche attive per la ricollocazione (Art. 11)

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la tutela contrattuale finalizzata alla ricollocazione dei dirigenti viene estesa a tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro (escluse le dimissioni volontarie e le cessazioni per giusta causa), con contestuale riduzione del contributo aziendale dovuto al CFMT al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che passa dagli attuali 2.500,00 Euro a 2.000,00 Euro, importo che si ritiene possa garantire l’inserimento a piani di supporto all’employability dei dirigenti.

Genitorialità (Art. 12)

Viene dato rilievo all’interno del CCNL al programma “Un Fiocco in Azienda”, che le Parti si impegnano a sostenere con l’obiettivo di valorizzare il ruolo paterno e agevolare il rientro delle madri dopo la maternità.

Gravi patologie (Art. 13)

A beneficio dei dirigenti affetti da gravi patologie invalidanti (con grado di invalidità pari almeno al 74%), è stato concordato il mantenimento della copertura sanitaria FASDAC per un massimo di 24 mesi, a carico del datore di lavoro, durante il congedo non retribuito che può essere richiesto, ai sensi dell’art. 1 della legge 106/2025, in aggiunta alle tutele contrattuali già in essere in caso di malattia.

Pari opportunità e trasparenza retributiva (Art. 14)

Facendo seguito alla Dichiarazione a verbale in calce all’articolo 1 del CCNL, le Parti hanno convenuto di istituire un Osservatorio nazionale per la diversità, l’equità, l’inclusione e la trasparenza retributiva, con compiti di indagini conoscitive, promozione di attività formative e iniziative per il bilanciamento dell’attività lavorativa con la vita familiare.

Per ogni informazione o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Tel. 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it

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