Decreto Sicurezza: le principali novità per le imprese e i datori di lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Questo provvedimento introduce un articolato insieme di misure dirette a rafforzare la prevenzione degli infortuni, a potenziare la vigilanza e a promuovere una cultura diffusa della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse per i datori di lavoro che, laddove non diversamente specificato, sono entrate in vigore il 31 ottobre 2025.

Incentivi INAIL per le imprese virtuose (art. 1)

Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, premiando le imprese che adottano misure efficaci di prevenzione e riduzione del rischio.
Saranno invece escluse dai benefici le aziende che abbiano riportato condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 2)

Dal 1° gennaio 2026, la regolarità in materia di salute e sicurezza diventa requisito per l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. L’INAIL destinerà una parte delle proprie risorse a progetti di miglioramento della sicurezza promossi dalle imprese agricole aderenti.

Vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti (art. 3)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rafforza i controlli nelle filiere di appalto e subappalto, introducendo l’obbligo per le imprese di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento (badge) dotata di codice anticontraffazione, anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale entro 60 giorni dalla conversione in legge.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, in caso di irregolare impiego di lavoratori senza avere assolto all’obbligo di preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego, si applicherà la decurtazione di 5 punti dalla patente per ogni lavoratore irregolare (attualmente i punti decurtati sono inferiori e in funzione dei giorni di lavoro irregolare).

È stato elevato il minimo della sanzione amministrativa per le imprese che operano senza patente a crediti o con crediti insufficienti nei cantieri: il minimo di sanzione è stato innalzato da 6.000 € a 12.000 €. Con l’inasprimento delle sanzioni amministrative cresce quindi significativamente il rischio economico per le imprese che non rispettano le condizioni per la patente a crediti.

Per alcune violazioni la decurtazione dei crediti scatterà al momento della notifica del verbale di accertamento, senza attendere la definitività dell’accertamento. In caso di infortunio mortale o con esito invalidante permanente in cantiere, è prevista la sospensione cautelare della patente a crediti dello stesso soggetto, in scambio informativo con la Magistratura e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il fatto che la decurtazione punti possa essere automatica sulla base del verbale di accertamento — senza attendere la definizione del procedimento — rende più urgente l’adozione di un sistema di compliance interna per evitare violazioni rilevanti.

Maggiore tutela per gli studenti in percorsi scuola-lavoro (art. 7)

L’assicurazione INAIL viene estesa anche agli infortuni in itinere degli studenti che partecipano a percorsi di formazione scuola-lavoro. Le convenzioni tra istituti scolastici e le imprese ospitanti non potranno prevedere l’assegnazione ad attività classificate come ad alto rischio.

Obbligo di domicilio digitale per gli amministratori (art. 13)

Entro il 31 dicembre 2025, tutte le imprese dovranno comunicare al Registro delle Imprese un domicilio digitale (PEC) distinto per ciascun amministratore. Il mancato adempimento comporta l’applicazione della  sanzione amministrativa pecuniaria da 103 Euro a 1.032 Euro.

Pubblicazione delle offerte di lavoro per ottenere agevolazioni (art. 14)

Si segnala che dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che intendono accedere a incentivi o sgravi contributivi dovranno pubblicare la posizione di lavoro disponibile sul portale SIISL. La pubblicazione costituirà condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni.

Segnalazione dei “mancati infortuni” (art. 15)

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (aprile 2026) saranno emanate linee guida per la raccolta e l’analisi dei cosiddetti “mancati infortuni” nelle imprese con più di 15 dipendenti. L’obiettivo è favorire la segnalazione di situazioni potenzialmente pericolose, migliorando la prevenzione dei rischi.

Prevenzione sanitaria, benessere e controlli su alcool e stupefacenti (art. 17)

Il decreto introduce importanti novità in materia di sorveglianza sanitaria e benessere lavorativo:

E’ prevista la revisione, entro il 31 dicembre 2026, delle procedure per l’accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

I datori di lavoro avranno la possibilità di richiedere la visita di controllo da parte del medico competente in caso di ragionevole dubbio sullo stato di alterazione psicofisica del lavoratore soggetto a sorveglianza;

  • facoltà, per la contrattazione collettiva, di introdurre permessi retribuiti per screening oncologici;
  • obbligo di programmare misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Queste disposizioni rafforzano la responsabilità del datore di lavoro nella tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori e nella promozione di ambienti di lavoro sani e sicuri.

Potenziamento della vigilanza e del personale ispettivo (artt. 4 e 19)

È previsto un incremento del personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con nuove assunzioni e risorse dedicate con l’obiettivo di garantire un controllo più capillare e coordinato sul rispetto delle norme in materia di sicurezza, lavoro e appalti.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
tel. 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it).

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