Smart working nei comuni montani: esonero contributivo dal 2026

Pubblicata la Legge n. 131 del 12 settembre 2025, volta al riconoscimento e alla promozione delle zone montane, che, tra le principali novità di interesse per i datori di lavoro prevede una disposizione finalizzata ad incentivare il ricorso al lavoro agile.

L’articolo 26 della citata legge, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2030, ha previsto un esonero contributivo per le imprese che promuovono lo smart working quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.

Con apposito DPCM saranno specificati i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane ai quali si applicano le disposizioni della legge in esame.

Le condizioni per fruire dello sgravio sono che il lavoratore:

  • sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non abbia compiuto i 41 anni di età al 20 settembre 2025 (data di entrata in vigore della legge);
  • svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di in uno dei comuni montani individuati da un apposito DPCM con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • trasferisca la propria abitazione principale e il domicilio stabile da un comune non montano al comune montano.

L’esonero, spetta nel rispetto del regime de minimis, ed è pari:

  • per gli anni 2026 e 2027, al 100% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua;
  • per gli anni 2028 e 2029, al 50% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua,
  • per l’anno 2030, al 20% dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua.

L’incentivo è riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore.

Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’attuazione della norma è demandata ad un apposito decreto interministeriale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge.

 Gazzetta Ufficiale Legge 131 del 12 settembre 2025

Per ogni altra informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
tel. 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it).

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