E’ entrato in vigore il 4 ottobre 2025 il Decreto-Legge n. 146/2025 che modifica il Testo Unico delle norme in materia di immigrazione per rafforzare il quadro giuridico in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri e garantire un’entrata legale e ordinata in Italia.
Una delle finalità principali del Decreto è intensificare il contrasto a fenomeni di irregolarità ed infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione delle domande di ingresso in Italia prive di reali esigenze lavorative, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro.
Le nuove disposizioni rendono strutturali i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro con le domande di ingresso e il limite di tre richieste di nulla osta per ciascuna annualità; tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le Associazioni datoriali o i soggetti abilitati (come avvocati e consulenti del lavoro) che devono comunque essere proporzionate al volume d’affari o dei ricavi, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività.
Il D.L. 146/2025 introduce, inoltre, importanti modifiche sui termini di rilascio del nulla osta: il termine massimo di 60 giorni, entro cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) deve rilasciare il nulla osta per lavoro subordinato e stagionale, decorre ora dalla data di imputazione della richiesta alla quota di ingresso, non più dalla data di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro.
Viene, inoltre, estesa la possibilità per lo straniero di soggiornare legittimamente e svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno. Questo diritto è valido finché non vi sia una comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza che indichi l’esistenza di motivi ostativi, notificata anche al datore di lavoro. L’attività lavorativa può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta.
Va infine evidenziato che il D.L. 146 conferma per il triennio 2026-2028 il contingente di 10.000 ingressi annui, al di fuori del meccanismo delle quote stabilite, per i lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone anziane, al fine di rispondere in modo più flessibile e continuativo ai bisogni di assistenza delle famiglie e delle persone fragili.
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