IRES Premiale – IVS: riduzione del 50% – Credito imposta librerie

IRES PREMIALE

Il legislatore che, nell’ambito della Riforma fiscale, ha previsto la possibilità di ridurre l’aliquota IRES per le società che, entro due esercizi successivi alla produzione del reddito, destinano una quota di utili a investimenti qualificati, nuove assunzioni o progetti stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Gli incentivi, quindi, non si applicano ai redditi che vengono distribuiti come utili o impiegati per finalità estranee all’attività d’impresa.

In attesa dell’attuazione definitiva dei principi direttivi della delega fiscale, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto una misura transitoria per il solo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024.

L’incentivo, consiste nella riduzione di 4 punti dell’aliquota ordinaria Ires (dal 24% al 20%; spetta – esclusivamente per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (in generale, 2025).

Per fruire dell’agevolazione occorre il rispetto delle seguenti condizioni:

a) accantonamento (e non distribuzione) ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (in generale, 2024). Si considera accantonato tutto l’utile non distribuito ai soci, anche se usato per coprire perdite. Gli acconti sui dividendi sono considerati distribuzioni. Per gli enti non commerciali, il riferimento è all’utile accantonato derivante dall’attività commerciale;

b) destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (in generale, 2023), all’investimento in beni Industria 4.0 o progetti Transizione 5.0 (Allegati A e B della legge 232/2016 e articolo 38, Dl 19/2024);

  • L’importo minimo degli investimenti rilevanti deve corrispondere al valore più elevato tra il 30% dell’utile accantonato, il 24% dell’utile dell’esercizio 2023, oppure un importo fisso pari a 20.000 euro.
  • Per gli enti non commerciali, se i beni sono utilizzati anche per attività istituzionali, l’importo degli investimenti rilevanti si determina in proporzione al rapporto tra i ricavi derivanti dall’attività commerciale e il totale dei ricavi e proventi complessivi.
  • L’investimento dev’essere realizzato entro i due esercizi successivi alla produzione del reddito.
  • I beni devono essere interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e tale interconnessione deve durare per almeno metà del periodo di sorveglianza previsto.
  • Per i beni innovativi, oltre all’interconnessione, è necessario che il progetto consenta una riduzione dei consumi energetici:
    • almeno del 3% per la struttura produttiva nazionale coinvolta, oppure almeno del 5% per i processi interessati, nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
  • Gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 e conclusi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo al 2024. ( Ad oggi 30.10.26);

c) incremento del numero di assunzioni con contratto a tempo indeterminato pari almeno all’1% rispetto al numero medio di lavoratori stabili del 2024;

d) mantenimento, nel 2025, della media occupazionale 2022-2024;

e) assenza di ricorso alla Cassa integrazione.

La misura decade:

  • se gli utili accantonati vengono distribuiti anticipatamente (ossia se la quota di utile accantonata, al netto di quella eventualmente utilizzata per coprire perdite, viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024);
  • se i beni agevolati vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa oppure trasferiti stabilmente a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Il versamento della maggiore imposta dovuta dev’essere effettuato entro il termine previsto per il saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di decadenza.

IVS – RIDUZIONE DEL 50% PER I NEO ISCRITTI 2025: ATTIVATO IL PORTALE

l’INPS ha recentemente reso noto l’attivazione della procedura telematica per presentare la domanda:

  • per richiedere l’applicazione della riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale;
  • dovuta dai lavoratori autonomi che hanno avviato l’attività e che si sono iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni IVS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

La domanda è presentata da parte del titolare attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, previa autenticazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE LIBRERIE: PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DAL 15.9.2025 AL 31.10.2025

Con riferimento al credito d’imposta per le librerie di cui all’art. 1 co. 319 – 321 della L. 205/2017, le istanze relative al 2024 possono essere presentate:

Il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate.

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