Formazione degli alimentaristi: novità a seguito dell’abrogazione della legge regionale n. 11 del 24.06.2003

La legge regionale n. 9 del 25 luglio 2025 ha apportato importanti novità in materia di formazione del personale alimentarista.

Questa normativa ha infatti abrogato la legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003, che obbligava il personale alimentarista – vale a dire chiunque fosse addetto alla produzione, preparazione, manipolazione o vendita di alimenti, compresi il titolare dell’esercizio e i familiari che vi operassero, anche a titolo gratuito – a rispettare specifici obblighi formativi.

Ad oggi, quindi, il riferimento normativo da applicare a tutti gli operatori del settore alimentare rimane il cosiddetto “Pacchetto Igiene”, in particolare il Regolamento Europeo (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004, che stabilisce gli obblighi sia per gli operatori del settore alimentare che per le Autorità competenti addette ai controlli ufficiali.  Tale Regolamento individua nell’operatore del settore alimentare, l’OSA, il principale responsabile della sicurezza alimentare, il quale può decidere autonomamente con quali modalità gestire il bisogno formativo all’interno dell’azienda, pianificando la formazione internamente o con l’ausilio di consulenti esterni.

Queste novità sono state oggetto recentemente di alcuni chiarimenti da parte della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna.

In particolare, viene evidenziato che, nonostante i c.d. “corsi per alimentaristi” organizzati o accreditati dalle AUSL non esistano più, ogni impresa del settore alimentare deve comunque dimostrare, in caso di controllo ufficiale, che i propri dipendenti sono stati formati e aggiornati in materia di igiene alimentare, con modalità decise dall’impresa stessa. Per dimostrare l’avvenuta formazione, l’OSA deve documentare le attività svolte tramite:

  • il proprio autocontrollo, che deve comprendere anche una parte dedicata alla formazione e alla cultura della sicurezza alimentare;
  • eventuale programma di interventi formativi comprensivo della durata e degli argomenti trattati;
  • l’elenco dei partecipanti agli eventi di formazione /addestramento comprensivi della registrazione delle presenze;
  • eventuali attestati interni o esterni rilasciati da chi ha erogato la formazione.

Inoltre, si sottolinea che la formazione non deve essere episodica, ma continua e aggiornata, in modo da mantenere viva una cultura della sicurezza alimentare. E’ buona prassi organizzare almeno un incontro programmato a cadenza periodica in base alla tipologia di attività e al rischio connesso, oltre a momenti di aggiornamento straordinari in caso di:

  • inserimento di nuovo personale in azienda,
  • introduzione di nuove attrezzature o procedure,
  • cambiamento delle normative,
  • riscontro di non conformità nei controlli interni o ufficiali.

Nel corso dei controlli ufficiali, l’Autorità competente potrà richiedere la documentazione a testimonianza della formazione svolta, ma soprattutto, attraverso l’osservazione del comportamento degli operatori ed eventuali interviste, potrà rendersi conto della effettiva efficacia degli interventi messi in atto dall’OSA.

Di seguito il link della nota della Regione Emilia Romagna Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare del 5/8/2025:
https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/wp-content/uploads/2025/09/Prot__05-08-2025_0765876_U-Allegato-N%C2%B0-1-Invio_nota_abrogazione_legge_11-2.pdf

Per ulteriori informazioni o precisazioni contattare i Consulenti dell’Ufficio Ambiente al numero 051.6487659 o tramite mail a ambiente@ascom.bo.it

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