Nuovi congedi e permessi per lavoratori dipendenti affetti da malattie gravi

La Legge n. 106 18 luglio 2025, che entrerà in vigore il 9 agosto 2025, prevede nuove tutele a favore dei lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, introducendo un nuovo congedo per il prolungamento della conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti aggiuntivi per lo svolgimento di esami e di cure mediche relative alle suddette patologie.

Congedo per la conservazione del posto di lavoro

La nuova norma introduce un ulteriore congedo per i dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, per una durata non superiore a 24 mesi complessivi, durante i quali:

  • il dipendente conserva il proprio posto di lavoro;
  • non ha diritto alla retribuzione;
  • non può svolgere alcuna attività lavorativa.

Compatibilità e Decorrenza

Il congedo è compatibile con eventuali altri benefici economici o giuridici di cui il dipendente usufruisca e va sottolineato che la sua fruizione può iniziare solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata (retribuiti o meno) spettanti al dipendente a qualsiasi titolo.

Riflessi su anzianità e previdenza

Il periodo di congedo:

  • non è computato nell’anzianità di servizio;
  • non è utile ai fini previdenziali. Tuttavia, il dipendente ha la facoltà di procedere al riscatto del periodo di congedo, versando i contributi pertinenti secondo le disposizioni vigenti per la prosecuzione volontaria.

Rientro al Lavoro

Al termine del periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha il diritto prioritario di accedere allo smart working, qualora la natura della prestazione lavorativa lo consenta.

Permessi per visite, esami e cure mediche

A partire dal 1° gennaio 2026 i dipendenti affetti da malattie oncologiche (in fase attiva o di follow-up precoce), o da malattie invalidanti o croniche, con un grado di invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto a ulteriori 10 ore annue di permesso per lo svolgimento di visite mediche, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, terapie mediche frequenti. Queste ore si aggiungono a quelle già eventualmente previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tale diritto è esteso anche ai dipendenti che hanno un figlio minorenne affetto dalle medesime condizioni di malattia e invalidità.

Trattamento economico e contributivo

Per queste ore di permesso è riconosciuta un’indennità il cui importo è quantificato in base alle vigenti norme in materia di malattia. La disciplina applicabile è quella prevista per i casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

Modalità di erogazione

L’indennità di queste ore è direttamente corrisposta dal datore di lavoro che potrà recuperare l’importo anticipato tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale (ad esempio, l’INPS).

Certificazione

Sia ai fini della fruizione del congedo che dei permessi la documentazione medica che attesta la patologia e il grado di invalidità deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it

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