Lavoro intermittente: i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657 del 1923 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1180 del 10 luglio 2025, fornisce chiarimenti in merito agli effetti sulla normativa in materia di lavoro intermittente dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657 del 1923 da parte della Legge n. 56/2025 entrata in vigore il 9/5/2025, nota come “Taglia Leggi”, che ha abrogato atti normativi risalenti al periodo prerepubblicano.

Com’è noto, un contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

  • con lavoratori in possesso di requisiti soggettivi di età, ovvero inferiore ai 24 anni (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno di età) o superiore ai 55 anni, a prescindere dalla tipologia dell’attività;
  • per esigenze individuate dai contratti collettivi o, in mancanza di una disciplina  contrattuale, da un decreto del Ministro del lavoro che non è ancora stato emanato;
  • per lo svolgimento delle attività, che per la loro natura richiedono un lavoro discontinuo, elencate nella Tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923, a cui il D.M. 23 ottobre 2004 rinvia in attesa dell’emanazione del suddetto decreto.

L’I.N.L. precisa che, sebbene il Regio Decreto sia stato abrogato, si può ancora fare riferimento alla suddetta Tabella per individuare le attività che (anche in mancanza del requisito soggettivo di età del lavoratore) si possono svolgere con un rapporto di lavoro intermittente, in quanto il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alla Tabella è di carattere puramente materiale e non a una fonte normativa.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento: Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it

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