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Comunicazione obbligatoria annuale dei lavoratori in somministrazione alle organizzazioni sindacali

Si segnala che, come previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2015, entro il 31 gennaio 2025 (per le aziende che applicano il C.C.N.L. del Turismo Federalberghi la scadenza è posticipata al 20 febbraio 2025) i datori di lavoro che nel 2024 hanno fatto ricorso a lavoratori in somministrazione devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o, in mancanza, ai sindacati territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i seguenti dati:

  • il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
  • la durata di tali contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Si evidenzia che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 Euro.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (tel. 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it).

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