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Maltempo in Emilia Romagna: sospensione rate mutui

Con la pubblicazione dell’Ordinanza nr. 1100  del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono stati definiti i primi interventi urgenti a seguito degli eventi meteorologici a partire dal 17 settembre 2024, che hanno interessato i territori delle province di: Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

In particolare l’Ordinanza all’Articolo 8 prevede la Sospensione delle rate dei mutui, come segue:

  1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 21 settembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

I soggetti interessati, privati e imprese, titolari di mutui rientranti nelle casistiche di cui sopra, per accedere alla sospensione delle rate devono contattare il proprio istituto di credito scegliendo tra la sospensione dell’intera rata e la sospensione della sola quota di capitale.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive.

La richiesta di sospensione dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., del danno subito.

Gli intermediari finanziari raccolgono le richieste di sospensione delle rate entro specifiche scadenze, che variano da banca a banca.

I soggetti interessati ad avviare la sospensione devono attivarsi con celerità.

Per informazioni contattare Confcommercio Ascom Bologna Ufficio Credito
credito@ascom.bo.it – tel. 051.6487602

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