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Rinnovato il CCNL per i dipendenti del terziario

Il 22 marzo 2024, al termine di una complessa trattativa che ha dovuto confrontarsi con i profondi impatti economici e sociali dell’emergenza pandemica, dei conflitti geopolitici e del ritorno dell’inflazione, Confcommercio e le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno sottoscritto l’Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi (il cui testo è scaricabile nell’Area Download).

AUMENTI RETRIBUTIVI

Per il quadriennio di validità della parte economica dell’Accordo di rinnovo – che va da Aprile 2023 a Marzo 2027 – sono complessivamente previsti a regime 240,00 € lordi di aumento al IV° livello, da riparametrare in base ai diversi livelli di inquadramento e da erogare in tranche.

Tale importo complessivo è comprensivo dei 30,00 € lordi già riconosciuti da Aprile 2023 a titolo di A.F.A.C.  (Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali) in virtù del Protocollo Straordinario di Settore sottoscritto il 12 dicembre 2022 che con l’Accordo di rinnovo sono diventati la prima tranche “retroattiva” di aumento.

Di seguito la tabella degli aumenti retributivi riparametrati per livello, con le decorrenze delle diverse tranche.

AUMENTI RETRIBUTIVI
LivelloDECORRENZE E IMPORTI LORDI IN € 
1/4/2023 (ex AFAC)1/4/20241/3/20251/11/20251/11/20261/2/2027Totale
Q 52,09121,54 52,09 60,77 60,77 69,44416,67
1 46,92109,48 46,92 54,74 54,74 62,55373,34
2 40,5994,70 40,59 47,35 47,35 54,11324,67
3 34,6980,94 34,69 40,47 40,47 46,25277,50
4 30,0070,00 30,00 35,00 35,00 40,00240,00
5 27,1063,24 27,10 31,62 31,62 36,14216,83
6 24,3356,78 24,33 28,39 28,39 32,45194,66
7 20,8348,61 20,83 24,31 24,31 27,78166,66

L’Accordo prevede che gli aumenti possono essere assorbiti da superminimi pattuiti individualmente a titolo di acconto o anticipazione sui futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.

UNA TANTUM

In aggiunta all’Una Tantum già riconosciuta in virtù del Protocollo Straordinario di settore del 12 dicembre 2022, a copertura dei 15 mesi di vacanza contrattuale dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, sono inoltre previsti 350,00 € lordi al IV° livello (da riparametrare in base al livello di inquadramento) per i lavoratori in forza alla data del 22/3/2024 (data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo) da erogare in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e a luglio 2025.

UNA TANTUM
LivelloDECORRENZE E IMPORTI LORDI IN €
Luglio 2024Luglio 2025  
Q303,81303,81
1273,67273,67
2236,73236,73
3202,34202,34
4175,00175,00
5158,11158,11
6141,95141,95
7121,53121,53

Si precisa che tale importo spetta in funzione dei mesi di anzianità di ciascun lavoratore nel periodo da gennaio 2022 a marzo 2023 e che per i lavoratori part time dovrà essere riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto.

L’Una Tantum potrà essere assorbito da eventuali superminimi erogati dall’1/1/2022 a titolo di acconto o anticipazione dei futuri aumenti contrattuali e non è utile al computo degli istituti contrattuali, né del TFR.

IVC

Restando in tema retributivo, si introduce l’Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.) – qualora il prossimo accordo di rinnovo del C.C.N.L. non sia sottoscritto entro i 6 mesi successivi alla scadenza dell’Accordo del 22 marzo 2024 (ovvero entro il 30 settembre 2027) o successivi alla presentazione della piattaforma (se successiva alla scadenza) e se ne stabiliscono i criteri di quantificazione.

L’I.V.C. sarà quantificata in base all’andamento dell’inflazione, applicando ai minimi retributivi contrattuali un‘aliquota pari al 30% dell’I.P.C.A. previsionale (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato) al netto dei beni energetici importati pubblicato dall’Istat, con la possibilità che siano riconosciuti importi aggiuntivi a conguaglio in base all’eventuale scostamento del dato previsionale rispetto a quello effettivo.

CONTENUTI NORMATIVI DELL’ACCORDO DI RINNOVO

Dal punto di vista normativo l’Accordo di rinnovo ha una validità triennale, in quanto decorre dal 1° aprile 2024 fino al 31 marzo 2027, e introduce novità in materia di classificazione delle qualifiche, contratti a termine (introducendo le causali che consentono di superare i 12 mesi di durata), part time, congedi parentali, congedi per le donne vittime di violenza di genere, oltre ad adeguamenti della contribuzione ai fondi di assistenza sanitaria Est e Qu.A.S.

Di seguito si riassumono le principali novità normative.

Classificazione

E’ stata rivista la classificazione del personale con l’eliminazione di alcune qualifiche non più attuali e con l’introduzione di nuove qualifiche e la previsione di classificazioni specifiche per i diversi settori del terziario avanzato (Information Communication and Technology; Pubblicità, Marketing, Comunicazione; Ricerche e Analisi di mercato; Revisione e Consulenza aziendale).

Si segnala che le qualifiche previste per i suddetti settori ed il relativo inquadramento contrattuale sono un   riferimento applicabile da tutte le aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’Accordo, anche qualora non siano del terziario avanzato.

Si rimanda al testo dell’Accordo di rinnovo per un approfondimento delle specifiche nuove qualifiche contrattuali.

Contratti a tempo determinato

E’ stata introdotta una vasta gamma di causali che legittimano, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia (Art. 19 del D. Lgs. 81/2015) il superamento dei 12 mesi di durata di un contratto a tempo determinato, sia con la stipula di un singolo contratto che di proroga o rinnovo, dopo i primi 12 mesi senza causale.

Si ricorda che i periodi con contratto a termine iniziati prima del 5 maggio 2023 non rilevano ai fini del raggiungimento del periodo massimo senza causale di 12 mesi.

Le causali previste riguardano esigenze inerenti a:

  • periodi dei saldi di fine stagione stabiliti dalla regolamentazione regionale;
  • intensificazioni dell’attività derivanti dallo svolgimento di fiere per il periodo compreso tra i 7 giorni precedenti ed i 7 giorni successivi all’evento fieristico;
  • intensificazioni dell’attività nel periodo delle festività natalizie compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio;
  • intensificazioni dell’attività nel periodo delle festività pasquali compreso tra i 15 giorni precedenti ed i 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
  • digitalizzazione e sviluppo di nuove metodologie e competenze in ambito digitale che richiedono specifiche professionalità;
  • progettazione, realizzazione, assistenza e vendita di servizi innovativi nell’ambito del terziario avanzato;
  • sviluppo di metodologie e nuove competenze digitali che richiedono professionalità specifiche;
  • nuove aperture, anche di unità aziendali, o in fase di ristrutturazione (intese come espansione della superfice di vendita o apertura di nuovi reparti) nel periodo massimo di 24 mesi (sono esclusi dai limiti quantitativi in rapporto ai lavoratori a tempo indeterminato i contratti a termine stipulati nei  12 mesi successivi alla nuova apertura);
  • svolgimento e realizzazione di progetti o incarichi temporanei.
Part time

Da gennaio 2025 è previsto l’incremento a 155,00 € lordi dell’indennità annuale (da corrispondere in quote mensili) alternativa alla maggiorazione dell’1,5% da riconoscere a fronte delle clausole elastiche che consentono la variazione temporale delle ore di lavoro dei part time.

Fondo Est

E’ previsto un incremento di 3,00 Euro della contribuzione a carico del datore da aprile 2025 alla Cassa di assistenza sanitaria Est.

Qu.A.S.

Sono stati definiti incrementi dei contributi a carico del datore di lavoro annualmente dovuti alla Cassa di assistenza sanitaria per i quadri (QU.A.S.):

  • 20,00 € annui dal 1° gennaio 2025;
  • 20,00 € annui dal 1° gennaio 2026.
Congedi donne vittime di violenza di genere

Vengono disciplinati i congedi previsti dall’art. 24 del D. Lgs. 80/2015 a favore delle lavoratrici inserite in percorsi di protezione a seguito di violenza di genere certificati dai Servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza regolarmente autorizzati.

L’Accordo di rinnovo prevede 90 giorni lavorativi di congedo per motivi connessi al percorso di protezione  da usufruire nell’arco di tre anni a giorni o ad ore (per un numero di ore non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del mese antecedente l’inizio del congedo).

Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità, pertanto il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’indennità Inps (che sarà conguagliata con la contribuzione dovuta) e a riconoscere l’integrazione al 100% dell’indennità Inps.

Ai fini della loro fruizione la lavoratrice dovrà dare un preavviso al datore di lavoro di almeno 7 giorni.

In caso di necessità legata al percorso di protezione, il congedo potrà essere prorogato su richiesta delle lavoratrici interessate per un periodo di ulteriori 90 giorni, con diritto al pagamento di un’indennità pari al 100% della retribuzione.

Congedi parentali

Oltre a recepire le norme di legge che hanno stabilito l’innalzamento dell’indennità economica Inps durante i tre mesi di congedo parentale non trasferibile tra i genitori, l’Accordo di rinnovo prevede la riduzione da 15 a 5 giorni del periodo di preavviso col quale ciascun genitore è tenuto a comunicare il periodo di congedo in forma scritta al datore di lavoro al fine di poterne fruire.

Inoltre, si prevede che i periodi di congedo parentale siano utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità.

Smart Working

Infine, è stato recepito il Protocollo nazionale sul lavoro agile sottoscritto il 7 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni o precisazioni, contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
e-mail sindacale@ascom.bo.it – Tel. 051.6487402.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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