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Cripto-attività: regolarizzazione entro il 30/11/2023

La L. 197/2022ha previsto la possibilità di regolarizzare l’omessa presentazione del quadro RW o della dichiarazione in relazione alle cripto-attività rappresentate da cripto-valute detenute entro la data del 31 dicembre 2021.

La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30/11/2023

Possono accedere alla procedura:

  • le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate;
  • residenti in Italia;
  • che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione.

Ai fini della regolarizzazione in esame:

  • se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d’imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW: occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d’imposta interessato;
  • se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento: di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo; unitamente a una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che “copre” le violazioni sul monitoraggio fiscale.

Il contribuente che vuole aderire alla regolarizzazione entro il 30/11/2023 deve:

  • presentare l’apposito “modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi”;
  • versare la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno;
  • versare un’imposta sostitutiva come precedentemente indicate, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.

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