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La riforma del lavoro sportivo: le prime indicazioni operative da INPS e INAIL

Sulla riforma del lavoro sportivo sono arrivati importanti chiarimenti per la gestione contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro in ambito sportivo.

L’INPS ha emanato la circolare n. 88/2023 del 31 ottobre che fornisce le indicazioni operative relative al regime contributivo applicabile ai rapporti di lavoro instaurabili nell’ambito del settore sportivo, sia dilettantistico che professionistico.

Per le collaborazioni sportive del settore dilettantistico, l’INPS conferma che ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di € 5.000 ai fini previdenziali vanno considerati esclusivamente i compensi erogati dal 1° luglio 2023. A tal proposito, il collaboratore sportivo dovrà rilasciare un’autocertificazione per i compensi percepiti anche da altri enti sportivi dilettantistici, inclusi quelli a titolo di lavoro autonomo occasionale, al fine di consentire all’associazione o alla società sportiva dilettantistica committente di verificare se applicare o meno la soglia di esenzione.

In caso di erogazione ad un collaboratore sportivo di compensi eccedenti la soglia di esenzione il versamento dei contributi previdenziali e i relativi adempimenti sono a carico dell’associazione o della società sportiva dilettantistica, la quale applicherà le aliquote contributive previste (27,03%, oppure 24%).

Per i collaboratori amministrativo gestionali soggetti al medesimo regime contributivo dei collaboratori sportivi sarà necessario applicare l’aliquota ordinaria del 33% sui compensi erogati nei mesi di luglio e agosto, in quanto l’aliquota del 25% è applicabile, per i non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria, solo dal mese di settembre 2023, data di entrata in vigore del c.d. correttivo bis.

Per i rapporti di collaborazione sportiva e per i collaboratori amministrativo gestionali gli adempimenti di denuncia contributiva andranno effettuati entro il 31 dicembre 2023, mentre i versamenti dei contributi relativi ai compensi erogati nel periodo da luglio a settembre 2023 andranno effettuati entro il 16 dicembre 2023. Resta fissata al 16 novembre 2023 la scadenza dei contributi relativi ai compensi corrisposti nel mese di ottobre 2023.

L’INPS ha, inoltre, definitivamente chiarito che i rapporti di lavoro autonomo in ambito sportivo possono essere oggetto di contratti di lavoro autonomo occasionale.

Per quanto riguarda l’INAIL con circolare n. 46/2023 del 27 ottobre ha escluso le collaborazioni sportive del settore dilettantistico e i volontari dall’assoggettamento dalla tutela INAIL e dal relativo obbligo assicurativo. Diversamente sono assicurabili ai fini INAIL i lavoratori subordinato del settore dilettantistico e le collaborazioni amministrativo gestionali. Si precisa, inoltre, che i datori di lavoro/committente che non hanno ancora adempiuto alla denuncia dei nuovi rischi assicurabili sono  obbligati entro il termine del 30 novembre 2023.

Per ogni ulteriore informazione o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali al numero 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it.

INPS circolare n. 88/2023

INAIL circolare n. 46/2023

Trovi gli allegati nella sezione Download

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