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Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, (c.d. Decreto Proroghe)

Il Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” (c.d. Decreto Proroghe) è entrato in vigore dal giorno 30 settembre 2023.

Di seguito l’elenco dei principali provvedimenti previsti.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

Il DL contiene la proroga al 30 novembre 2023 (in luogo del 30/09/2023) del termine per perfezionare (rogito notarile) le operazioni di :

  • assegnazione/cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) ai soci
  • trasformazione agevolata in società semplice delle società di gestione immobiliare.

Di conseguenza il versamento della relativa imposta sostitutiva (dell’8% – 10,5% per le società di comodo in almeno 2 periodi dell’ultimo triennio – sulle plusvalenze, nonchè il 13% sull’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta annullate nelle operazioni di assegnazione o trasformazione), sara’  effettuare in unica soluzione entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 (in luogo di 2 rate del 60% e del 40% rispettivamente al 30/09/2023 ed al 30/11/2023).

N.B.: il differimento non riguarda, al contrario:

a) il versamento delle imposte indirette (imposta di registro e ipocatastali ridotte, nonchè l’Iva eventualmente applicata) dovute, che dovrà avvenire secondo le modalità e termini ordinariamente previsti

b) i termini riferiti alle imposte dirette dovute dai soci:

  • al 16/10/2023 per il versamento della ritenuta d’imposta del 26% sui dividendi “in natura” conseguenti agli atti di assegnazione effettuati nel 3° trimestre 2023
  • al 16/04/2024 per l’annullamento delle riserve di utili delle società “non trasparenti” nei casi di trasformazione in società semplice.

Sanatoria cripto attività

Viene prorogato al 15 novembre 2023 (in luogo del 30/09/2023) il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività.

Altre disposizioni

di seguito le altre misure attese, come indicate nel Comunicato stampa diffuso dal Governo:

  • rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023; tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023;
  • anticipa, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023 quindi, tali crediti dovranno essere utilizzati in compensazione prima della scadenza per il versamento degli acconti di fine novembre;

in alternativa, potranno essere ceduti (entro il 18/12/2023, termine non modificato) per l’intero ammontare ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di ulteriori 2 cessioni ma solo a favore di operatori “qualificati” (banche, ecc.). In tal caso, l’impresa cedente deve richiedere l’apposizione del visto di conformità alla documentazione che attesta la spettanza del credito d’imposta. Anche i cessionari potranno utilizzare i crediti entro la medesima nuova data 15/11/2023.

  • Proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui.
  • Tempo fino al 30 novembre 2024 per correggere le violazioni commesse nel quadro RS dei contribuenti forfettari nel 2021. Questa la soluzione individuata dal Governo a seguito delle  polemiche dei giorni scorsi sorte a relativamente alla  pubblicazione del provvedimento che comunicava l’invio delle lettere di compliance.  Resta però l’obbligo nei termini ordinari per il quadro RS dell’anno 2022, pertanto, chi non avesse provveduto alla compilazione deve comunque farlo.

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