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Le novità della Legge di conversione del Decreto Lavoro

Il 4 luglio 2023 è entrata in vigore la Legge 85/2023 di conversione del cd. Decreto Lavoro (Decreto Legge n. 48/2023).

Si evidenziano, in sintesi, le novità apportate rispetto a quanto previsto dal Decreto Lavoro.

Contratti a tempo determinato: periodi senza causale

Fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi, in fase di conversione in legge del Decreto Lavoro è stata estesa anche ai rinnovi, come già previsto per le proroghe, la possibilità di non   indicare una causale se la durata complessiva del rapporto non supera i 12 mesi, ricomprendendo anche i periodi in somministrazione a termine.

In pratica, nei primi 12 mesi i contratti a tempo determinato potranno essere non motivati da una causale, indipendentemente dal fatto che non si superino i 12 mesi di durata per effetto di un unico rapporto di lavoro a termine, ovvero di successive proroghe o di nuovi contratti a termine (rinnovi).

La Legge di conversione del Decreto Lavoro prevede, inoltre, che ai fini del superamento dei 12 mesi oltre i quali è necessario indicare una causale, si debbano considerare solo i contratti a termine stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del Decreto Lavoro).

Si ricorda che una volta superati i 12 mesi dovrà essere indicata una causale. In mancanza di causali definite dalla contrattazione collettiva applicata in azienda, e comunque fino al 30 aprile 2024, le parti potranno individuare le «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva» che giustificano l’apposizione di un termine. Dopo il 30 aprile 2024 si dovrà esclusivamente fare riferimento alle casistiche prevista dalla contrattazione collettiva.

Bonus lavoratori dipendenti del settore turistico

La Legge 85/2023 introduce un bonus per i lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000,00 Euro nell’anno 2022.

Il bonus sarà riconosciuto dai datori di lavoro sotto forma di somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario festivo effettuate dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

La suddetta somma viene erogata dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che è tenuto ad attestare per iscritto l’ammontare del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022, e il sostituto d’imposta compensa il credito maturato mediante modello F24.

Per l’applicazione del bonus si attendono le necessarie indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Proroghe del diritto allo smart working

La legge 85/2023 prevede due proroghe del diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working:

  • al 30 settembre 2023 per i lavoratori fragili ai sensi del D.M.  4 febbraio 2022;
  • al 31 dicembre 2023 per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore. In tale ipotesi si evidenzia che il diritto si riferisce ai lavoratori le cui mansioni siano compatibili con lo smart working.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402; e-mail: sindacale@ascom.bo.it

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