Nella G.U. del 01/06/2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto “Alluvione”, che introduce misure per far fronte ai danni derivati dall’alluvione in specifiche zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana. Il decreto è entrato in vigore il 02/06/2023.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale diventa inoltre definitiva la lista dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di maggio che possono usufruire degli interventi di sostegno disposti dal governo. In download l’elenco pubblicato in G.U.
FISCO
Tra le misure fiscali contenute nel DL assumono particolare rilievo:
- l’indennità speciale per i lavoratori autonomi
- la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
- il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%
- gli aiuti imprese esportatrici
- la sospensione dei pagamenti delle bollette.
Indennità speciale per i lavoratori autonomi
La prima misura consiste in un’indennità una tantum di €. 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro.
Soggetti interessati:
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- lavoratori autonomi o professionisti,
- titolari di attività di impresa,
- Co.co.co.
Requisiti:
- siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;
- che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione.
L’indennità in questione viene erogata dall’INPS, a domanda, nei limiti delle risorse previste dal decreto e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
Tale misura è prevista per i soggetti che:
- alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall’alluvione;
- consiste nella sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi:
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, anche relativi ai rapporti di lavoro;
- agli adempimenti e ai versamenti tributari;
- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta.
- gli avvisi di addebito INPS.
La sospensione dei versamenti in scadenza entro fine agosto riguarda anche le cartelle di pagamento e agli altri atti della riscossione, nonché i versamenti e agli adempimenti previsti dalla cosiddetta “pace fiscale” in scadenza al 30 giugno 2023.
Ripresa versamenti sospesi
Il decreto prevede che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Si stabilisce inoltre la sospensione degli adempimenti contabili e societari per le imprese con sede operativa nei comuni alluvionati. La disposizione riguarda tutti i termini che scadono dal 1° maggio 2023 al prossimo 30 giugno 2023.
La sospensione degli adempimenti, interessa ad esempio i termini per effettuare le registrazioni contabili, quelli per la tenuta di assemblee e consigli di amministrazione e per le verifiche trimestrali dei collegi sindacali e dei revisori e dovrebbe comportare che i termini sospesi ricomincino a decorrere dal 1° luglio 2023.
Per quanto riguarda il pagamento dei diritti camerali, e (in questo caso fino al 31 luglio 2023) il deposito di atti presso le Camere di commercio, come ad esempio quelli relativi a bilanci e cariche sociali. Il versamento del diritto annuale dovrà effettuarsi in unica soluzione il 1° luglio 2023 (con proroga a lunedì 3 luglio cadendo di sabato).
Sospensione dei pagamenti delle bollette
L’autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA) disciplinerà con propri provvedimenti le modalità per la sospensione dei termini di pagamento delle bollette per un periodo non superiore ai 6 mesi.
LAVORO
Vediamo di seguito le principali novità per i datori di lavoro.
Ammortizzatori sociali
Il D.L. n. 61/2023 introduce l’ammortizzatore unico emergenziale a favore dei dipendenti di aziende collocati nelle zone colpite dall’alluvione di cui all’Allegato 1 del decreto stesso, consultabili in Download.
La misura emergenziale si rivolge ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati:
- impossibilitati a prestate l’attività lavorativa che alla data dell’1/5/2023 risiedono o sono domiciliati, ovvero lavorano presso un datore di lavoro con sede legale od operativa ubicata in una delle zone colpite dall’evento indicate nell’Allegato 1 al Decreto. In questo caso l’integrazione al reddito spetta fino al limite di 90 giornate;
- residenti e domiciliati in una delle zone colpite dall’alluvione impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro a causa della interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione, della inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, della inagibilità dell’abitazione di residenza o di domicilio, delle condizioni di salute dei familiari conviventi, o ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in un luogo diverso da quello di lavoro. Tali condizioni devono essere ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale ed adeguatamente documentate. In questa ipotesi l’integrazione al reddito spetta fino ad un massimo di 15 giornate. Le giornate di integrazione al reddito non sono conteggiate nei limiti massimi di durata consentiti dagli ammortizzatori ordinari (CIGO, FIS, FSBA, CISOA).
Le integrazioni al reddito sono quantificate, come per la C.I.G. o il F.I.S., in misura pari all’80% della retribuzione persa nel rispetto di un massimale mensile pari a di Euro 1.244,36 (al netto del contributo Inps del 5,84%) e sono corrisposte ai lavoratori direttamente dall’Inps con relativa copertura figurativa, previa presentazione della domanda che sarà semplificata per agevolarne l’accesso.
Per questa forma straordinaria di ammortizzatore sociale i datori di lavoro sono, infatti, esonerati dal versamento della contribuzione addizionale e sono dispensati dagli obblighi di consultazione sindacale.
CREDITO
Tra tutte le misure contenute nel Decreto, si riportano in sintesi quelle finanziarie a supporto delle imprese:
Sospensione di termini in favore delle imprese (Art. 11) – sospensione rate mutui e canoni leasing
Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:
lettera c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall’alluvione (Art. 9)
La garanzia del Fondo per le imprese rientranti nei territori di cui all’allegato 1, è concessa a titolo gratuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023, in misura dell’80% elevabile al 90%, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.
Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti (Art. 17)
E’ istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei territori di cui all’allegato 1, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.
I criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse saranno definiti con prossimo decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici (art.10)
Contributi a fondo perduto per 300 milioni di euro: al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, la Società italiana per le imprese all’estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, all’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per i quali non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.