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Termine accertamento annualità 2016, credito imposta acqua potabile, bonus pubblicità

Al 31.12.2022 non è scaduto il termine di accertamento relativo all’annualità 2016

Per effetto delle disposizioni introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19, per i periodi d’imposta fino al 2018 i termini di accertamento sono prorogati di 85 giorni.

Di conseguenza, con riferimento alla dichiarazione relativa al 2016, per la quale il termine ordinario sarebbe scaduto al 31.12.2022, la notifica dell’avviso di accertamento può intervenire entro il 26.3.2023.

Per approfondimenti si segnala informativa SEAC  33/23

Credito d’imposta “acqua potabile” 2022 – via alle istanze

Da ieri 01/02/2023 e fino al 28/02/2023 è possibile prenotare il cd. “bonus acqua potabile”, consistente in un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2022 in relazione all’acquisto di sistemi adatti a migliorare la qualità dell’acqua .

L’Agenzia delle Entrate ha riaperto il canale telematico per l’invio delle domande.

Il credito d’imposta è calcolato sul 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 5.000 per gli altri soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali).

L’entità effettiva del credito è subordinata  agli  stanziamenti messi a disposizione.

L’Agenzia delle entrate, con apposito Provvedimento, rende nota, per ciascun anno, la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate.

Per il 2021, la percentuale fruibile è stata del 30,3745 per cento.

Il bonus :

  • spetta:
    per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
    Le spese per essere agevolabili, devono:
    • essere documentate con fattura elettronica o documento commerciale in cui va riportato il codice fiscale di chi richiede il credito.
    • I privati e, in generale, i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, devono effettuare il pagamento con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento, comunque diversi dai contanti.
  • Può essere richiesto da :
    • persone fisiche
    • imprese, lavoratori autonomi
    • enti non commerciali.

Il modello di domanda può essere tramesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate o i canali telematici dell’Agenzia.

Una volta inviata la comunicazione e ricevuto il via libera alla fruizione dell’agevolazione, i beneficiari potranno utilizzare   il bonus in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo dell’incentivo.

Le informazioni sugli interventi effettuati devono essere trasmesse per via telematica all’Enea.

Bonus pubblicità 2022 – conferma entro il 09/02/2023

Il 09/02/2023 la scade il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022.

Tali termini sono stati differiti al periodo 9 gennaio-9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2023).

I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2022, per confermare la “prenotazione” debbono, quindi, inviare  la “dichiarazione sostitutiva” entro i suddetti termini.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

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