Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto sulla trasparenza dei carburanti (D.L. 5/2023), dal 15 gennaio 2023 i datori di lavoro privati possono riconoscere ai propri dipendenti, nel corso del periodo d’imposta 2023, buoni per l’acquisto di carburanti di importo massimo di 200,00 Euro esenti da contribuzione e da tassazione.
Viene così replicato per il periodo d’imposta 2023 quanto previsto per il 2022 dal Decreto Ucraina, su cui l’Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti.
Tale valore esente si aggiunge all’ordinario limite di esenzione annuo di 258,23 Euro relativo ai beni ceduti e servizi prestati (buoni spesa e altri fringe benefit).
Nel corso del periodo d’imposta 2023 (entro il 12 gennaio 2024) un datore di lavoro privato potrà quindi riconoscere a singoli dipendenti (non necessariamente alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) sia buoni benzina esenti per un valore non superiore a 200,00 Euro, che buoni spesa o altri fringe benefit esenti per un valore fino a 258,23 Euro.
I due valori dovranno essere separatamente esposti in busta paga con l’indicazione dei relativi riferimenti normativi (Art. 1, D.L. 5/2023 per i buoni benzina e Art. 51, co.3, T.U.I.R. per gli altri fringe benefit).
Si evidenzia che il riconoscimento di buoni benzina ai sensi del D.L. 5/2023 per un valore superiore a 200,00 Euro determinerà l’assoggettamento a contribuzione e tassazione dell’intero valore.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (tel. 051.6487422 – e-mail sindacale@ascom.bo.it).