In data 29/12/2022 è stata definitivamente approvata la Legge Finanziaria 2023.
Sintesi delle principali novità introdotte dalla legge.
Credito di imposta energia anche per il 1° trimestre 2023
Si riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni Crediti di imposta per contrastare i costi dell’energia delle imprese. In particolare:
- per le imprese energivore, il credito di imposta aumenta al 45% in luogo del 40%, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;
- per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, il credito di imposta viene attribuito in misura pari al 35%, in luogo del 30 per cento, della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- per imprese gasivore, il credito di imposta viene concesso in misura pari al 45% per cento, in luogo del 40%, della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- per le imprese non gasivore, il credito di impsota viene concesso in misura pari al 45%, in luogo del 40%, della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.
Si conferma, per il I trimestre 2023, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
In relazione ai consumi del primo trimestre 2023, si prevede la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all’aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente) sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, nonché sulle forniture di servizi di teleriscaldamento.
Nuovi limiti per la contabilità semplificata
Dal 01/01/2023, il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata aumenta:
- da 400.000 a 500.000 euro per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
- da 700.000 a 800.000 euro per imprese che esercitano altre attività.
Regime forfettario
Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%).
A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.
Tassa piatta incrementale
Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.
Imposta sostitutiva premi di risultato
È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Riduzione aliquote Iva
Vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota Iva al 10%), nonchéalcuni prodotti per l’infanzia.
Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l’aliquota Iva per la cessione dei pellet.
Investimenti 4.0
Per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022 c’è tempo fino al 30.09.2023.
Assegnazione ai soci
Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.
Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.
Nuova rivalutazione per partecipazioni e terreni con imposta sostitutiva al 16%
E’prevista una nuova possibilità di procedere alla rideterminazione del valore di quote e terreni detenuti da persone fisiche.
Si prevede l’aumento dal 14 al 16% dell’aliquota sulle rivalutazioni di terreni e partecipazioni.
L’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti alla suddetta data del 1° gennaio 2023, potrà essere versata:
- in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2023;
- in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro:
- il 15 giugno 2023;
- il 15 giugno 2024;
- il 15 giugno 2025.
Estromissione beni imprese individuali
Viene reintrodotta la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva. E’ previsto che l’agevolazione possa applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
Esenzione pagamento Imu
Viene introdotta l’esenzione dal pagamento del Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale
Definizioni agevolate e Ravvedimento speciale
Tra le agevolazioni di maggiore interesse segnaliamo:
Definizione con modalità agevolate le somme dovute a seguito dei cd. avvisi bonari
È ora possibile di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3%
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Regolarizzazione irregolarità formali
Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Rottamazione quater – carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 30/06/2022
E’ stata nuovamente introdotta la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali.
Sarà possibile la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:
- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Federazioni Sportive nazionali
Riapertura dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale,
Ravvedimento speciale
Introdotto per regolarizzare le dichiarazioni – purché validamente presentate – fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021;
Debiti tributari fino a 1.000 euro
Si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Superbonus per i condomini
E’ previsto che:
non opera la riduzione dell’aliquota di detrazione dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 per agli interventi per i quali al 31/12/2022 (in luogo del 25/11/2022) è stata presentata la CILAS per gli interventi su parti comuni:
- di fabbricati “interamente posseduti”
- di condomini (rimane confermata la data del 25/11/2022 per l’ulteriore condizione della assunzione della delibera assembleare che ha approvato i lavori)
Detrazione del 50% dell’IVA su acquisti di abitazioni in Classe energetica A o B
Viene reintrodotta la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA pagata alle imprese costruttrici in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31/12/2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale:
- di classe energetica A o B
- da ripartire in 10 rate annuali di pari importo
Proroga bonus mobili con plafond a 8.000 euro
E’ stato disposto l’aumento a €. 8.000 del plafond di spesa detraibile dal 1/01/2023.
Proroga bonus barriere architettoniche 75%
Viene prorogata l’agevolazione anche alle spese sostenute nel 2023, 2024 e 2025.
Disciplina fiscale delle cripto-attività
Oltre ad introdurre tra i redditi diversi i redditi derivanti dalle cripto –attività la legge permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria con il pagamento un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno.