La Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del D.L. 115/2022 (cd. Decreto “Aiuti-bis”), proroga, seppur tardivamente, alcuni termini correlati allo smart working.
Nello specifico viene prorogato:
Smart working semplificato per i lavoratori del settore privato fino al 31 dicembre 2022
Viene quindi reintrodotta la possibilità, per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali fino al 31 dicembre 2022 (art 25 bis).
A questo riguardo va ricordato che la normativa previgente stabiliva al 31 agosto 2022 il termine finale dello smart working semplificato e dal 1° settembre 2022, il ricorso al lavoro agile presupponeva la stipula dell’accordo individuale tra lavoratore ed azienda.
Smart working per i soggetti fragili e genitori di figli fino a 14 anni
Viene prorogato il diritto allo smart working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 e per i lavoratori fragiliossia i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante daimmunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art 23 bis).
Con riferimenti ai genitori dipendenti del settore privato con figli under 14, invece, la possibilità di ricorrere allo smart working, sempre fino al 31 dicembre 2022, è subordinata al fatto che l’altro genitore lavori e non sia interessato da sospensione ovvero cessazione dell’attività e che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.