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L’importanza del Modello organizzativo di gestione (D.Lgs 231/2001) per prevenire la crisi di impresa

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i) è stato promulgato con l’obiettivo dichiarato di stimolare le imprese ad affrontare la crisi prima che questa raggiunga livelli patologici irreversibili, nella prospettiva di sviluppare soluzioni che garantiscano la continuità aziendale.

Il nuovo articolo 2086 comma 2 c.c., prevede che: qualsiasi imprenditore deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Pertanto la norma prevede un complesso di strumenti e procedure organizzative idonee a rilevare la crisi prima che questa si materializzi nella sua irreparabilità, imponendo – inoltre – di attivarsi immediatamente ai primi segnali di crisi.

Gli strumenti previsti dalla 231, quali il Modello Organizzativo di Gestione, possano essere ritenuti coerenti e sinergici rispetto alle esigenze di vigilanza sulle attività societarie richieste dall’art. 2086 c.c.

Quindi, l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 può rappresentare anche una garanzia di impatto ex art. 2086 comma 2 c.c.

Difatti il Modello 231 declina i principi trasparenza e responsabilizzazione in quasi tutti i campi di operatività dell’impresa. Più nello specifico, la costruzione di un efficace Modello 231 non può prescindere da tre attività necessarie anche per l’adozione di assetti organizzativi adeguati:

  1. il chiarimento della struttura organizzativa dell’impresa (che definisce il sistema di deleghe e procure);
  2. la mappatura di rischi aziendali, anche legati alla gestione delle scritture contabili, dei flussi finanziari, dei rischi penal-tributari (per la prevenzione dei reati societari e tributari, ai sensi degli articoli 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001);
  3. la definizione di protocolli decisionali basati sulla separazione delle funzioni, in particolare in attività sensibili quali la gestione dei flussi finanziari, della contabilità generale e della redazione del bilancio, degli adempimenti fiscali e dei rapporti infra-gruppo (che costituisce la Parte Speciale del Modello 231).

In conclusione le società (e gli organi amministrativi) che abbiano già adottato un Modello 231 possano utilizzarlo anche per gli scopi previsti dall’art. 2086 c.c. e dal Codice della Crisi.

D’altra parte, le imprese che ne siano ancora prive, dovrebbero valutare l’opportunità di dotarsi di un proprio Modello, anche nell’ottica dell’obbligo di adozione di adeguati assetti organizzativi.

Per ulteriori approfondimenti in merito al Modello Organizzativo di Gestione contattate l’Ufficio Ambiente al seguente numero 051.6487659 o tramite mail ambiente@ascom.bo.it

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