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Contributo per discoteche e sale da ballo: istanze dal 6 giugno 2022

Con il Provv. del 18/05/2022 sono state disciplinate le modalità e fissati i termini di presentazione – dal 6 al 20 giugno 2022 – delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia.

Il “Sostegni ter” (Dl n. 4/2022) ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse previsto dal “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021).

Destinatari del contributo sono :

  • Soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del Dl n. 4/2022 (27 gennaio 2022)
  • che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”)
  • ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’articolo 6, comma 2, del Dl n.221/2021.

Per la richiesta del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sono tenuti ad inviare un’istanza, anche tramite intermediario delegato, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

La domanda viene predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento in commento, mentre la trasmissione è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

All’istanza deve inoltre essere allegata l’attestazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato, previsto dal Temporary Framework della Commissione europea, e l’importo delle somme da restituire per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della commissione europea.

Dal 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima domanda sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Le risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di 25.000 euro per ciascuno, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione UE del Temporary Framework. L’Agenzia comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

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