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Ricognizione nuove regole amministrative per gli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 TULP

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito la disciplina dei titoli autorizzatori, nonché dei parametri numerici e dei criteri di installazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito la disciplina dei titoli autorizzatori, nonché dei parametri numerici e dei criteri di installazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS. Con riferimento ai titoli autorizzatori:
• Entro il 28 febbraio p.v. il gestore:

-degli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 dovrà richiedere telematicamente alla suindicata Agenzia il rilascio di un nulla osta per la messa in esercizio in sostituzione del precedente, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;

-degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) dovrà richiedere il rilascio del nulla osta per la messa in esercizio, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;


• entro il 30 giugno 2022, il gestore degli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a) e lett. c), verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti, dovrà richiedere il rilascio, in sostituzione del precedente, del nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.


Inoltre, dal 1° marzo 2022 la suindicata Agenzia ha chiarito che presso bar, ristoranti, stabilimenti balneari, sale scommesse, punti di gioco all’interno di esercizi con attività principale diversa e sale bingo, con riferimento agli apparecchi in oggetto, potranno essere installati esclusivamente:
• quelli del comma 7 lett. a);
• quelli del comma 7 lett. c) purchè (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non consentano il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza;
• comma 7 lett. c bis) purché (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non distribuiscano tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
• quelli del comma 7 lett. c ter).


E’ altresì previsto un numero massimo di apparecchi installabili a seconda della tipologia di esercizio e della relativa superfice sintetizzato, per maggiore comodità, in uno specchietto inserito nel corpo della presente circolare.

In download la circolare completa.

CIRCOLARE n. 43 del 22 febbraio 2022

Trovi gli allegati nella sezione Download

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