L’Inps, con circolare n. 18 del 1° febbraio c.a., illustra le novità introdotte dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022 ) e dal D.L. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni ter ) in tema di riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali
La Legge di Bilancio 2022 amplia la platea dei soggetti cui si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale stabilendo che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia (professionalizzante, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonchè di alta formazione e ricerca).
Anzianità di effettivo lavoro
Ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Importo dei trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene introdotto un unico massimale per l’indennità pari, per l’anno 2021, a € 1.199,72, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, a prescindere dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
Il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che, durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Cassa integrazione straordinaria
La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.
Viene ampliata la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione”.
Per quanto riguarda il contratto di solidarietà, le percentuali di riduzione previste dal 1° gennaio 2022, si articoleranno come segue:
- la riduzione media oraria (complessiva) massima dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà passa dal 60% al 80%;
- la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, passa dal 70% al 90%.
Fondo di integrazione salariale (FIS)
Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della Cassa Integrazione Ordinaria e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
Per i datori di lavoro che occupano mediamente:
- fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il Fondo di integrazione salariale potrà riconoscere prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie sia straordinarie;
- più di 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria, il FIS può riconoscere l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:
- 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
- L’aliquota ordinaria di finanziamento del FIS, a regime, sarà articolata come segue:
- 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
Termini di trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno di integrazione salariale
Le istanze di cassa integrazione ordinaria e di assegno di integrazione salariale, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 alla data di pubblicazione della presente circolare, potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare.
Resta confermato il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni ter) – Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Il citato decreto contiene, inoltre, disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, l’articolo 7 del D.L. n. 4/2022 consente ai datori di lavoro operanti in determinati settori, che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, senza obbligo di versamento del contributo addizionale.
Rientrano nella previsione declinata dal menzionato articolo 7 del decreto Sostegni ter esclusivamente i datori di lavoro appartenenti ai settori del Turismo, della Ristorazione, e dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative e delle altre attività, identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, elencati all’interno della circolare in esame.