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Decreto Sostegni ter: le principali novità fiscali

È stato pubblicato in G.U. 27 gennaio 2022, n. 21 il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. “Decreto Sostegni ter”, il quale contiene una serie di disposizioni per il sostegno alle imprese e agli operatori economici, al lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Di seguito principali novità:

NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I COMMERCIANTI AL DETTAGLIO

E’ istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate da specifici codici ATECO, di seguito indicati.

  • 47.19 (Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati);
  • 47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione);
  • 47.43 (commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati);
  • 47.5 (commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati);
  • 47.6 (commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati), 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati);
  • 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati);
  • 47.75 (commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale);
  • 47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati),
  • 47.77 (commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria);
  • 47.78 (commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati);
  • 47.79 (commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato);
  • 47.82 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie);
  • 47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria);
  • 47.99 (Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati).

Ai fini della fruizione del contributo, le imprese individuate con appositi codici ATECO, devono avere

  • un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro
  •  subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Il contributo sarà calcolato, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

a) 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Come già accaduto in passato per ottenere tale contributo le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo provvedimento del medesimo Ministero, anche ai fini del rispetto delle risorse disponibili.

WEDDING, RISTORAZIONE MOBILE, IMPIANTI SPORTIVI

E’ stato istituito un contributo a fondo perduto, per il quale è ancora atteso il decreto attuativo,  da destinare alle imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici Ateco:

  • 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie)
  • 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile)
  • 56.21 (Fornitura di pasti preparati – catering per eventi)
  • 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina)
  • 93.11.2 (Gestione di impianti sportivi)

SOSPENSIONE VERSAMENTI ATTIVITÀ SOSPESE CAUSA COVID-19

Si prevede che per determinate imprese, le cui attività sono state sospese (il DL. n. 221/2021 ha previsto la sospensione delle attività di discoteche, sale da ballo e locali assimilati nel periodo che va dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022), la sospensione:

  • dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  • dei  termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I predetti versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16/09/2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

BONUS LOCAZIONI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Si ripropone il bonus per le imprese del settore turistico, con le stesse modalità e condizioni applicate in precedenza, in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

Il credito d’imposta:

  • spetta a condizione che i soggetti sopra indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019;
  • si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

AIUTI AL SETTORE SPORTIVO

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche viene riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Vengono incrementate le somme destinate ai fondi finalizzati a sostenere il settore sportivo.

BONUS PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA

Estensione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 del bonus riservato agli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni.

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