fbpx
Cerca
Close this search box.

Obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali: faq del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro con nota n. 109 del 27 gennaio chiarisce sotto forma di risposta alle domande più frequenti molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori e specifica ad esempio che:

  • Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non  sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale. 
  •  Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale.
  • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale non rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo. 
  • I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva. 
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate  in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. 
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche non sono soggette all’obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori.
  • Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se  non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione.

Nota n. 109 Ministero Lavoro

Articoli correlati

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

La soluzione più completa per gestire la tua contabilità.

E-mail Dipendenti

E-mail Dipendenti

Gestisci la posta con la webmail di Ascom.

PEC Clienti

PEC Clienti

La Posta Certificata per i Clienti Ascom.