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Riforma degli ammortizzatori sociali dal 2022

Il 31 dicembre 2021, a meno di novità che saranno tempestivamente comunicate, cessano le settimane di ammortizzatori sociali per emergenza Covid-19, pertanto, per fronteggiare cali di attività, le aziende dovranno contare sugli ammortizzatori sociali ordinari che dal 2022 saranno oggetto di una riforma

Le Aziende che da gennaio 2022 prevedono di dover utilizzare gli ammortizzatori sociali sono invitate a contattare l’Ufficio Sindacale oppure se clienti, il Servizio Paghe, al fine di attivare tempestivamente le procedure previste per consentire l’accesso alle integrazioni salariali.

DIFFERENZE RISPETTO AGLI AMMORTIZZATORI COVID-19

Si segnala che, a differenza di quanto è avvenuto negli anni 2020 e 2021 per gli ammortizzatori con causale Covid-19, l’accesso agli ammortizzatori ordinari dal 2022 implica:

  • l’anticipo dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro (ad eccezione dei casi di comprovata crisi finanziaria);
  • il pagamento della contribuzione addizionale in percentuale sulla retribuzione persa dai lavoratori per effetto della riduzione / sospensione dell’orario (pari al 4% per il F.I.S. e al 9% o al 12% in caso di ricorso alla C.I.G.S. per un numero di settimane rispettivamente fino a 52 o fino a 104);
  • l’inizio della riduzione/sospensione dei lavoratori solo dopo la conclusione della  fase di consultazione sindacale (per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti si esaurisce in 10 giorni, in 25  per quelli con più di 50 dipendenti).

LE NOVITA’ DAL 2022

La Legge di Bilancio per il 2022, attualmente in fase di approvazione, dal 1° gennaio 2022 prevede una revisione del sistema degli ammortizzatori che saranno estesi in modo strutturale ai datori di lavoro fino a cinque dipendenti non appartenenti all’industria o all’artigianato e rimodulati per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e con più di 50 dipendenti che finora  hanno potuto ricorrere rispettivamente solo al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e alla Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.S.).

In particolare:

ESTENSIONE DEL F.I.S. ALLE MICROIMPRESE

I datori di lavoro non dell’industria o dell’artigianato con meno di 5 dipendenti entreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale e potranno richiedere la concessione dell’Assegno di Integrazione Salariale per un periodo massimo di 13 settimane in un biennio. Nel 2022, tali datori di lavoro dovranno versare all’Inps un contributo complessivo dello 0,15% (di cui 0,05% a carico lavoratore).

ESTENSIONE DELLA C.I.G.S. AI DATORI DI LAVORO CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI

I datori di lavoro non appartenenti all’industria o all’artigianato con più di 15 dipendenti dal 2022, oltre alle integrazioni salariali riconosciute dal Fondo di Integrazione Salariale per 26 settimane in un biennio, potranno richiedere anche l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.). per un periodo massimo di 24 mesi in un quinquennio. La contribuzione dovuta nel 2022 per la C.I.G.S. sarà pari allo 0,27% (di cui 0,09% a carico lavoratore) e dello 0,69% (di cui 0,23% a carico lavoratore per il F.I.S.

ESTENSIONE DEL F.I.S. PER LE IMPRESE COMMERCIALI, AGENZIE VIAGGI E OPERATORI TURISTICI CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI

Le imprese che appartengono a questa categoria dal 2022 potranno beneficiare anche delle integrazioni riconosciute dal F.I.S. per 26 settimane in un biennio, oltre a quelle erogate dalla C.I.G.S. per un periodo massimo di 24 mesi in un quinquennio. All’Inps dovrà essere versata nel 2022 una contribuzione per il F.I.S. dello 0,24% (di cui 0.08% a carico lavoratore).

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