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Contributo a fondo perduto perequativo: istanze da trasmettere entro il 28 dicembre

È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce il contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021.

Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il contributo perequativo spetta a tutti i soggetti:

  • con attività d’impresa/professionale (o che producono reddito agrario), con partita IVA attiva al 26/05/2021, residenti/stabiliti in Italia;
  • i cui ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • a condizione che vi sia un peggioramento almeno pari al 30%. del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31/12/2019;
  • ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30/09/2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 (Mod. Redditi 2021);
  • il contributo non spetta nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata successivamente al 30/09/2021, o laddove non risulti validamente presentata la dichiarazione del periodo in corso al 31/12/2019 (Mod. Redditi 2020).

Ai fini della determinazione del contributo, che può essere erogato fino ad un limite massimo di euro 150.000, il decreto prevede come base di calcolo:

il  “peggioramento economico” (cioè la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019) diminuito dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia Entrate secondo le specifiche disposizioni citate (art. 25 del DL 34/2020; art. 59 e 60 del DL 104/2020, artt. 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020; art. 2 del DL 172/2020; art. 1 del DL 41/2021; art. 1 commi 1-3 del DL 73/2021).

A tale ammontare si applicano quindi le seguenti percentuali con riferimento ai ricavi/compensi 2019:

RICAVI/COMPENSI 2019

  • Non superiori a €. 100.000 30%
  • Superiori a €. 100.000 e fino a €. 400.000 20%
  • Superiori a €. 400.000 e fino a €. 1.000.000 15%
  • Superiori a €. 1.000.000 e fino a €. 5.000.000 10%
  • Superiori a €. 5.000.000 5%

Non spetterà alcun contributo ove l’ammontare dei contributi già riconosciuti sia maggiore/uguale al peggioramento economico.

Esempio: l’imprenditore Mario rossi, in contabilità semplificata:

a) ha determinato i seguenti risultati:

  • Reddito 2019 (RG31, col. 1, Mod. Redditi PF 2020): €. 150.000 (ricavi 2019 pari a €. 350.000)
  • Reddito 2020 (RG31, col. 1, Mod. Redditi PF 2021): €. 100.000
  • Decremento reddituale: €. 50.000 (33,33%, superiore al minimo del 30%)

b) ha ricevuto contributi a fondo perduto dallo Stato (DL Rilancio, DL Ristori, ecc.) per €. 20.000.

  • Il contribuente calcola il contributo spettante:
  • decremento reddituale: €. 50.000
  • fondi perduti ricevuti: €. 20.000
  • Eccedenza €. 30.000
  • Percentuale applicabile: 20% (secondo la griglia dei ricavi)
  • Il contributo spetta per il 20% di 30.000 = €. 6.000

I nostri uffici sono a disposizione.

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