Come anticipato nei scorsi giorni, l’INPS, a seguito dell’approvazione della Commissione Europea, con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, ha fornito le istruzioni operative relative alla fruizione dell’esonero stabilito dall’art. 1, comma 16, della Legge n. 178 del 2020 – c.d. Legge di Bilancio 2021 – per le assunzioni di donne lavoratrici “svantaggiate”, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021.
A tal riguardo, si ricorda che sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
a) donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
b) donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
c) donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
L’incentivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui ed è riconosciuto:
- per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- fino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato e sue proroghe;
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato;
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine non agevolato.
L’Inps comunica che si potrà procedere al recupero dell’agevolazione con riferimento alle assunzioni e trasformazioni effettuate da gennaio 2021 esclusivamente con i flussi uniemens di competenza di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.
Si conferma inoltre che l’esonero è cumulabile con altri benefici a condizione che ciò non sia espressamente escluso come nel caso di preventivo ricorso all’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) e nel rispetto dell’ordine temporale delle norme a cui fanno riferimento le agevolazioni.
Comunicazione preventiva
Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall’11 novembre 2021.
Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla Legge n. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate in trattazione.
Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione online.
Qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento.