Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021 il Decreto 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Il decreto entrerà in vigore a un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 settembre 2022. Riporta le nuove norme di riferimento in merito a gestione sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, informazione e formazione lavoratori e addetti, designazione degli addetti, requisiti dei docenti.
Si applicherà ai luoghi di lavoro (articolo 62 del TU), e per cantieri temporanei e mobili e attività a rischio incidente rilevante le norme riguarderanno solo la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.
Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio (articolo 2), le misure per i casi in esercizio o in emergenza vengono raccolte nell’allegato I del decreto. Criteri che devono essere rispettati nel piano di emergenza, che indichi i nomi degli addetti prevenzione incendi ed emergenza e del datore di lavoro e che deve essere obbligatoriamente redatto nei seguenti luoghi di lavoro:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Negli ambienti di lavoro che non abbiano le caratteristiche elencate non sarà necessario un piano, le misure antincendio dovranno essere in ogni caso riportate nel “documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Obbligo da parte del datore di lavoro di informare e formare i lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile della designazione degli addetti al servizio antincendio, se stesso nei casi indicati dall’articolo 34 del TU, l’articolo 5 riporta i criteri per la formazione, che sono elencati in dettagli nell’allegato III. Formazione dalla scadenza almeno quinquennale.