La Legge 133/21 ha prorogato fino a fine anno le tutele a favore dei lavoratori fragili, scadute il 30 giugno.
In particolare, fino al 31 dicembre 2021, è previsto che:
- i lavoratori fragili, svolgono di norma le loro attività in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,
- nel caso in cui non sia possibile svolgere il proprio lavoro da remoto, l’assenza dal lavoro dei lavoratori fragili, è equiparata a ricovero ospedaliero. Il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto sulla base dei contratti di riferimento.
L’equiparazione, per i lavoratori fragili alla tutela della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e anche della correlata contribuzione figurativa, nei limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.