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Disposizioni sul Green Pass in azienda dal 15 ottobre

In breve le nuove regole in vigore fino al 31 dicembre

La legge n. 165 del 2021, che opera la conversione del decreto n. 127 del 2021, è approdata in Gazzetta Ufficiale ed è quindi definitivamente in vigore dal 20 novembre 2021. Il provvedimento contiene misure volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Alcune delle nuove misure introdotte ammettono:

  • La possibilità del lavoratore di consegnare il Green Pass in formato cartaceo al datore di lavoro ed il conseguente esonero dai controlli dei rispettivi datori di lavoro.
  • In caso di scadenza del Green Pass del lavoratore durante il turno di lavoro, la normativa autorizza il lavoratore a finire il proprio turno di lavoro.

Per ulteriori approfondimenti in merito siete inviati a contattare l’Ufficio Ambiente tramite mail a ambiente@ascom.bo.it


Il decreto legge n. 127 che è entrato in vigore il 22 settembre stabilisce che a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, data di cessazione dello stato di emergenza Covid-19, l’accesso in azienda per motivi di lavoro è possibile solo per coloro che sono in possesso di green pass, certificazione verde.

La disposizione riguarda altresì tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in azienda, anche sulla base di contratti esterni.

La disposizione in esame non riguarda l’accesso in azienda di clienti e di soggetti che non effettuano prestazioni lavorative in azienda; per i clienti restano confermate le disposizioni già in vigore e relative a specifici settori es Pubblici Esercizi.

Dal 15 ottobre il datore di lavoro tramite personale da lui incaricato, effettua i controlli, possibilmente al momento dell’accesso, secondo procedure che saranno comunicate per tempo; la mancata attuazione dei controlli comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro. Per i contratti esterni, il controllo è effettuato dai rispettivi datori di lavoro.

Le modalità di controllo possono essere anche a campione; ne consegue che in questo caso, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa, il lavoratore è soggetto anche alle relative conseguenze disciplinari relative a tutto il periodo di mancato possesso della certificazione dal 15 ottobre o alla successiva data di scadenza della certificazione.

Come noto la disposizione è stata decisa dal Governo al fine di sostenere la ripresa dell’attività economica,  prevenire ulteriori aumenti dei contagi, tornare ad una situazione economica e sociale di normalità.

Il datore di lavoro informa immediatamente gli interessati della prossima scadenza con apposite comunicazioni  affinchè lavoratori dipendenti e autonomi siano sensibilizzati sull’argomento e possano provvedere per tempo a quanto necessario in vista della scadenza del 15 ottobre e del successivo periodo fino al 31 dicembre.

La certificazione verde si ottiene con: il ciclo completo di vaccini contro il Covid-19, la prima iniezione di vaccino, un tampone negativo. La disposizione non si applica ai lavoratori dichiarati esenti dalla campagna vaccinale. 

Il lavoratore che non sia in possesso di certificato verde dal 15 ottobre non potrà essere licenziato, ma sarà considerato assente ingiustificato e immediatamente sospeso dal lavoro e dalla retribuzione e sarà riammesso solo se in possesso di regolare certificazione verde.

L’accesso in azienda del lavoratore in violazione della disposizione, comporta nei confronti dello stesso la segnalazione al Prefetto e l’applicazione della sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.    

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è  consentito al datore di lavoro di sostituire temporaneamente dopo il quinto giorno di assenza il lavoratore privo di Certificato Verde. Il lavoratore resta sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili una sola volta comunque entro il 31 dicembre.

Diversamente da altri provvedimenti, che prevedono la possibilità di utilizzare il lavoro agile, in questo caso non è previsto lo svolgimento alternativo della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. smart working) da parte del lavoratore.   

Entro il 15 ottobre devono essere definite le modalità di applicazione dei controlli in azienda; per informazioni relative alle procedure da adottare in azienda rivolgersi al nostro Ufficio Ambiente. 

DL 127/21 Gazzetta Ufficiale

NUOVO DECRETO: “il datore può richiedere in anticipo al lavoratore, di comunicare l’eventuale mancanza del Green Pass”

Nell’ambito del decreto legge “Capienze” approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 7 Ottobre, è stata inserita una disposizione per facilitare la programmazione del lavoro durante la vigenza dell’obbligo del Green Pass per l’accesso nei luoghi di lavoro, prevista a partire da Venerdì 15 Ottobre e fino al 31.12.2021.

In particolare, l’art. 3 del decreto prevede che per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, il datore di lavoro possa obbligare il lavoratore a comunicare in anticipo la mancanza eventuale del Green Pass.

DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139

FAQ verifica in azienda Green Pass

  • Cosa dice la norma?
    L’ingresso nei luoghi dove si svolge un’attività lavorativa è consentito solo ai possessori di un Green Pass valido. E‘ quindi responsabilità personale di tutti i soggetti che accedono avere il certificato. L’azienda ha l’obbligo di istituire dei controlli.
  • A quali settori si applica l‘obbligo?
    A tutte i settori privati. Si fa esclusione degli utenti / clienti di esercizi commerciali che svolgono attività a contatto con il pubblico.
  • Quali regole per il libero professionista?
    Il libero professionista quando accede ai luoghi di lavoro pubblici o privati, per svolgere la propria attività lavorativa, viene controllato dai soggetti previsti dalla normativa.
  • Chi deve effettuare le verifiche?
    Il datore di lavoro / azienda anche per mezzo di suoi delegati tramite atto formale (c.d. Verificatori) istituendo una procedura aziendale di verifica / controllo.
  • Come e quando devo effettuare le verifiche?
    Preferibilmente all’ingresso oppure tramite ulteriori controlli a campione.
  • Cosa devo fare se chi prova ad accedere ai locali (dipendente o esterno) non ha il Green Pass, ne ha uno non valido o scaduto?
    Impedire l’accesso ai locali. In caso di lavoratore dipendente dovrà essere sospeso dall’attività lavorativa senza stipendio sino alla presentazione di un Green Pass valido.
  • Cosa devo fare a seguito di un controllo rinvengono qualcuno all’interno dell’azienda senza Green Pass?
    Allontanarlo dall’azienda, se dipendente sospenderlo dall’attività e in ogni caso segnalare al Prefetto il suo nominativo per l’applicazione delle sanzioni conseguenti all’accesso in azienda senza un Green Pass valido.
  • Posso licenziare il lavoratore senza Green Pass?
    Per mancato possesso del green pass regolarmente accertato non è previsto il licenziamento.
  • Ho meno di 15 dipendenti, che devo fare?
    Posso sospendere il lavoratore senza Green Pass fino alla scadenza del contratto sottoscritto con il personale in sostituzione.
  • Come provvedo a verificare il Green Pass?
    Tramite l’utilizzo dell’app VerificaC19.
  • Il lavoratore deve comunque presentarsi in azienda tutti i giorni anche se privo di Green Pass?
    Sì, la norma prevede il regime dell’assenza ingiustificata solo a fronte dell’assenza di certificato, sua invalidità o rifiuto di mostrarlo.
  • Posso farmi consegnare una copia del Green Pass?
    No, la verifica deve accertare l‘esistenza di un Green Pass valido in quel preciso momento. Il funzionamento dell‘App VERIFICA C19 – che non effettua conservazione di dati – è finalizzato a ciò.
  • Il Green Pass rispetta la privacy?
    Sì, lo ha confermato anche il Consiglio di Stato (TAR Lazio n. 4281/2021) se la gestione dei dati è conforme.
  • Il datore di lavoro può conservare copia del Green Pass o dei dati relativi alla sua validità?
    No, è fatto divieto di conservare alcun dato relativo al certificato ma solo accertare la sua validità al momento del controllo.
  • Quali sono le sanzioni amministrative e da chi sono irrogate?
    Per l’azienda: In caso di mancato svolgimento dei controlli e/o mancata applicazione di una procedura di verifica sul possesso del Green Pass  da € 400,00 ad € 1.000,00.
    Per tutti i soggetti che accedono ai locali aziendali privi: da € 600,00 a € 1.500,00 su segnalazione del datore di lavoro / titolare al Prefetto.

Green Pass, FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi

Per informazioni: ambiente@ascom.bo.itsindacale@ascom.bo.it 

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