Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del lavoro che definisce il finanziamento pari a 74,5 milioni di euro per il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, utilizzabili nel 2021. I Fondi sono gestiti operativamente dall’INPS.
Come noto, il Fondo, istituito nel 199 dalla legge n. 68 ha due obiettivi:
- Incentivare le assunzioni di persone disabili;
- Finanziare i progetti sperimentali di inclusione lavorativa per gli stessi soggetti
Per tali scopi, tale strumento, è finanziato anche con i contributi esonerativi versati dai datori di lavoro.
Si ricorda che la misura e la durata dell’incentivo cambia in base alle caratteristiche del lavoratore disabile da assumere e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato.
Più precisamente, a favore dei datori di lavoro è previsto un incentivo pari al:
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi, per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o
- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi o per l’intera durata del rapporto, in caso di assunzione a termine con contratto non inferiore a 12 mesi, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Decreto Min. Lavoro, ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili