Lo stato di emergenza sanitaria è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, conseguentemente è previsto lo spostamento al 31 dicembre prossimo dei termini correlati con lo stato di emergenza elencati nell’allegato A al decreto n. 105 del 23 luglio 2021, tra i quali si segna:
- sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (articolo 83, D.L. 34/2020);
Inoltre, l’articolo 9 del D.L. 105/2021 proroga le misure emergenziali in materia di disabilità come segue:
- a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 (prima fino al 30 giugno 2021), i lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
Si precisa che per tali categorie di lavoratore, in caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro non è più equiparato al ricovero ospedaliero in quanto la relativa disposizione non è stata prorogaata e pertanto non sarà riconosciuto il trattamento relativo economico dall’ INPS.