Come noto è stata pubblicata la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del Decreto Sostegni bis (DL 73/21). La Legge n. 106/2021, accorpa al proprio interno il DL n. 99/2021 (di cui ne dispone l’abrogazione), che disciplinava un ulteriore periodo di CIGO per il comparto dell’Industria, in particolare per il settore tessile.
Si fornisce un riepilogo dei trattamenti di integrazione salariale a disposizione dei datori di lavoro alla luce della conversione in legge del Decreto Sostegni bis.
CIGO e CIGS con causali tradizionali per le AZIENDE INDUSTRIALI – Art. 40, comma 3
Confermata la previsione per le aziende che avevano la possibilità di accedere alla CIGO Covid-19 che nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre potranno richiedere periodi di CIGO per calo degli ordini o delle commesse senza dover versare alcun contributo addizionale. In caso di ricorso a questo ammortizzatore sociale il divieto di licenziamento si estende a tutto il periodo richiesto.
Se dopo il 30 giugno non si richiederanno periodi di CIGO è invece confermato che il divieto di licenziamento avrà termine a tale data.
CIGS in deroga per aziende con calo di fatturato del 50% – Art. 40, comma 1
Confermata, la possibilità, per le aziende in ambito CIGO Covid che nel primo semestre del 2021 hanno subìto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019 la possibilità di applicare una nuova tipologia di Contratto di solidarietà per un periodo di 26 settimane da fruire tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.
Ulteriori periodi di CIGO COVID-19 per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria – Art. 50-bis
Viene previsto, per i datori di lavoro individuati nella classificazione ATECO 2007 con i codici – 13 – Industrie tessili, – 14 – Confezioni di articoli di abbigliamento, Confezione di articoli in pelle e pelliccia, – 15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, e per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 possono presentare domanda di CIGO con causale COVID-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.
Resta confermato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo al 31 ottobre 2021.