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Legge di conversione del Decreto “Sostegni bis”: novità in materia di contratto a termine

Pubblicata la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione del Decreto Sostegni bis.
Le disposizioni in materia di lavoro dipendente.

Contratto di Rioccupazione

La disposizione, non modificata in sede di conversione, introduce il contratto di rioccupazione fino al 31 ottobre 2021. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Si segnala che tale misura, è stata autorizzata dalla Commissione Europea. Per la piena operatività, tuttavia, si attendono le indicazioni operative che saranno fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro.

Modifica all’art. 19 D.Lgs. n. 81/2015 in materia di lavoro a tempo determinato  

La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede una rilevante novità in materia di contratti a termine, disponendo la possibilità di stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, utilizzando specifiche causali individuate da contratti collettivi (di primo e di secondo livello) stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La disposizione ha validità fino al 30 settembre 2022.

Per la piena operatività della novità legislativa, si attendono  ulteriori chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

Disposizioni in materia di contratto di espansione

La disposizione, non modificata in sede di conversione, estende l’ambito applicativo del contratto di espansione, abbassando la soglia di organico a 100 dipendenti per tutte le aziende interessate.

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.

La  misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Disposizioni in materia di NASPI (art. 38)

Dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per la Naspi è sospesa la riduzione del 3% mensile a partire dal quarto mese di fruizione.

Legge 106 del 23 luglio 2021

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