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Decreto “Sostegni bis”: Autorizzazione della Commissione Europea per i prestiti

La Commissione Europea il 29 giugno 2021 ha autorizzato la proroga dei due regimi italiani “Fondo di Garanzia delle PMI” e “Garanzia Italia SACE” disposte dall’ Art. 13 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), ritenendoli in linea con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework).

Diventano effettive la proroga di tali misure fino al 31 dicembre 2021 e la durata massima dei prestiti, inclusi quelli con importo superiore a 30 mila euro garantiti dal Fondo di Garanzia PMI.

Tuttavia, a differenza da quanto stabilito dal Decreto Sostegni Bis che aveva previsto per i predetti regimi l’estensione da 6 a 10 anni, l’autorizzazione della Commissione limita la durata dei finanziamenti garantibili a 8 anni (ai sensi del Punto 3.2 del Temporary Framework).

Di seguito si evidenziano le misure del Decreto Sostegni Bis su cui interviene l’Autorizzazione della Commissione Europea (*).

DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 “DECRETO SOSTEGNI BIS”: SINTESI DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

MORATORIA STRAORDINARIA – Art. 16 Proroga moratoria per le PMI

Per sostenere le imprese colpite dall’epidemia Covid 19, viene proposto il prolungamento della moratoria per le piccole e medie imprese (PMI) dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale.

Le imprese che hanno in corso la moratoria e interessate a confermare il prolungamento, devono inviare al soggetto finanziatore, banca e/o intermediario finanziario, una comunicazione entro il 15 giugno 2021.

La misura riguarda l’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, convertito con modificazioni con decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29  febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2021 i contratti sono  prorogati,   unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso  rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali  agrarie,  il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2021 è sospeso sino al 31 dicembre 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli  elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Commissione Europea.

L’ABI, Associazione Bancaria Italiana, con comunicato stampa del 9 giugno 2021, evidenzia che la positiva proroga delle moratorie prevista dal Decreto Legge Sostegni Bis non è ancora operativa, in quanto soggetta ad una esplicita approvazione da parte della Commissione Europea“. Inoltre, la proroga della moratoria non è più sottoposta alle ‘regole semplificate’ dell’Eba e pertanto le banche devono comunque valutare le singole posizioni.

FINANZIAMENTI FINO A 30 MILA EURO CON GARANZIA DEL FONDO CENTRALE – Art. 13 lettera h)

Con decorrenza 1° luglio 2021 i finanziamenti con importo fino a 30 mila euro la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia opererà nella misura del 90%, anziché del 100%. Il tasso d’interesse applicato sulle nuove operazioni potrà essere diverso rispetto al periodo precedente.

(*) Per i nuovi prestiti non sarà più previsto il tetto massimo al tasso di interesse finora applicato.   

FINANZIAMENTI OLTRE 30 MILA EURO CON GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA – Art. 13 lettera f) e g)

Per i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia, con importo superiore a 30 mila euro, e con durata non superiore a 72 mesi è prevista la possibilità di prolungare la durata del finanziamento fino a 120 mesi, con pari estensione della percentuale di garanzia. La richiesta di allungamento del finanziamento già in essere, deve contenere l’estensione della garanzia unitamente all’estensione della durata.

Per le nuove richieste di finanziamento garantibili dal Fondo Centrale di Garanzia il limite di durata è innalzato a 120 mesi.

A partire dal 1° luglio 2021 la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia sarà concessa nella misura dell’80%.

La misura necessita di notifica e autorizzazione della Commissione Europea.

(*) La Commissione Europea ha autorizzato la misura il 29 giugno 2021 limitando la durata massima a 8 anni (ai sensi del Punto 3.2 del Temporary Framework).

La nuova durata riguarda le operazioni presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021. Per i finanziamenti già esistenti è possibile chiedere l’allungamento della durata fino a 8 anni, ferma restando la percentuale di copertura originaria del 90%.

FINANZIAMENTI CON GARANZIA SACE – Art. 13 lettera c)

La durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE è innalzata a 10 anni.

Le imprese con finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni già garantiti da SACE Spa  possono essere estesi a 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti con durata fino a 10 anni.

La misura necessita di notifica e autorizzazione della Commissione Europea.

(*) La Commissione Europea ha autorizzato la misura il 29 giugno 2021 limitando la durata massima a 8 anni (ai sensi del Punto 3.2 del Temporary Framework).

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