A seguito della conversione in legge del Decreto Sostegni è stata estesa a tutti i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo l’esenzione fiscale dei canoni di locazione non percepiti
Ora indipendentemente dalla data di stipula del contratto per i canoni di locazione non percepiti a decorrere dall’1/1/20 il contribuente non tasserà i canoni non percepiti provando la mancata corresponsione delle somme mediante ingiunzione di pagamento o intimazione di sfratto per morosità.
Questo sarà possibile decorrere dal periodo d’imposta in cui abbia proceduto alla formale intimazione di sfratto per morosità (deposito dell’atto in tribunale) o alla formale intimazione di pagamento (decreto ingiuntivo).
Credito d’imposta: per la spettanza del credito d’imposta calcolato sull’Irpef/cedolare secca scontata sui canoni non incassati rimane necessaria alla sentenza esecutiva di sfratto per morosità.