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Decreto “Sostegni bis”: le principali novità in materia di lavoro

Il 26 maggio è entrato in vigore il tanto atteso Decreto Legge “Sostegni bis”. Di seguito  le principali novità per i datori di lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E DIVIETO DI LICENZIAMENTI

Aziende del commercio, servizi, turismo, alberghi, pubblici esercizi e ristoranti

Per le aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione in deroga e dell’Assegno Ordinario riconosciuto dal Fondo di Integrazione Salariale con causale Covid-19 il quadro delineato dal precedente decreto Sostegni non è stato modificato. Per queste aziende è quindi confermata la possibilità di richiedere 28 settimane di ammortizzatori sociali tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 e il divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo terminerà il 31/10/2021.

Aziende industriali

Le novità riguardano invece le aziende che avevano la possibilità di accedere alla CIGO Covid-19 che nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre potranno richiedere periodi di CIGO per calo degli ordini o delle commesse senza dover versare alcun contributo addizionale. In caso di ricorso a questo ammortizzatore sociale il divieto di licenziamento si estende a tutto il periodo richiesto.

Se dopo il 30 giugno non si richiederanno periodi di CIGO è invece confermato che il divieto di licenziamento avrà termine a tale data.

Il Decreto Sostegni bis introduce per le aziende in ambito CIGO Covid che nel primo semestre del 2021 abbiano subìto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019 la possibilità di applicare una nuova tipologia di Contratto di solidarietà per un periodo di 26 settimane da fruire tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.

Questo nuovo strumento è particolarmente interessante in quanto:

  • la riduzione media oraria può arrivare all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo (rispetto al 60% normalmente previsto);
  • per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo (rispetto al 70% normalmente previsto);
  • ai lavoratori è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione di alcun massimale;
  • non è dovuto alcun contributo addizionale a carico del datore di lavoro.

DECONTRIBUZIONE TURISMO, COMMERCIO

Viene introdotta un’importante misura di riduzione del costo del lavoro a favore delle imprese dei settori del Turismo e del Commercio che nei primi mesi del 2021 hanno maggiormente subìto gli effetti delle misure restrittive anti Covid-19 e del lockdown. Si tratta di un esonero contributivo che, a differenza di quanto è avvenuto in precedenza non è alternativo alla fruizione di ammortizzatori sociali. Le aziende potranno dunque fare ricorso all’Assegno Ordinario o alla Cassa Integrazione in deroga per le 28 settimane previste dal decreto Sostegni e beneficiare dell’esonero contributivo. L’importo dell’esonero è calcolato sulla base dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 ed è pari al doppio della contribuzione relativa alle retribuzioni che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate in questi tre mesi.

L’unica condizione che i datori di lavoro devono rispettare per fruire dell’esonero contributivo è il rispetto del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31/12/2021, pena la revoca dell’esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare richieste di ammortizzatori Covid-19 ai sensi del Decreto sostegni.Si evidenzia che l’esonero non è immediatamente applicabile in quanto dovrà essere autorizzato dalla Commissione europea.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

E’ un nuovo tipo di contratto di lavoro agevolato introdotto dal Decreto Sostegni bis.

Si tratto di un contratto a tempo indeterminato con la finalità di favorire l’inserimento / reinserimento di lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Il periodo di instaurazione del rapporto deve essere compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021 e l’agevolazione consiste nell’esonero per un periodo di 6 mesi del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori nel limite massimo di 3.000 euro nel semestre (500,00 Euro in ogni mese).

A questo rapporto di lavoro è collegato un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi per adeguare le competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto aziendale.

Al termine dei 6 mesi è possibile recedere dal contratto senza motivazioni di carattere oggettivo o soggettivo  (ma in questo caso si perde il diritto all’agevolazione contributiva)

Ai fini dell’applicazione di questo incentivo il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni:

  • nei sei mesi precedenti l’assunzione non avere licenziato individualmente o collettivamente per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità produttiva.
  • dopo l’assunzione: il licenziamento del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o collettivo di un lavoratore nella stessa unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero effettuato nei sei mesi successivi comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Anche in questo caso l’applicazione del beneficio contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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