Con la Legge di conversione del Decreto Sostegni, tra le novità apportate, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, si segnala la proroga, anche per il periodo d’imposta 2021, dell’innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque, il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
A titolo di esempio, rientrano nella previsione di cui al comma 3, art. 51 del TUIR e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021:
- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall’azienda,
- l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
- l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.
Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.