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Disposizioni in materia di lavoro agile e congedi per genitori

Pubblicata la Legge recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
In particolare, viene disposto quanto segue:

LAVORO AGILE PER GENITORE DI FIGLIO MINORE DI ANNI 16

Il genitore dipendente di figlio minore di sedici anni, alternativamente all’altro, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla;

  • durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

La possibilità di svolgere lavoro in modalità agile è riconosciuta a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, nelle medesime ipotesi, nonché nei casi in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura;

ASTENSIONE DAL LAVORO CON CONGEDO PER GENIORE DI FIGLIO CONVIVENTE MINORE DI ANNI 14

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alle condizioni sopra descritte.Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Per i predetti periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa

ASTENSIONE DAL LAVORO PER GENITORI CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA FRA 14 E 16 ANNI

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra descritte di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

CONVERSIONE DI CONGEDO PARENTALE

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data del 13 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Legge 61- 2021

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