Le principali misure previste per la zona arancione:
- SPOSTAMENTI:
Oltre al divieto di spostamento dalle 22 alle 5 del giorno successivo (salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute) e a quello tra regioni, vige il divieto di spostamento da un Comune a un altro, sempre salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune.
É prevista la deroga che consente gli spostamenti dai piccoli comuni – fino a 5mila abitanti – in un raggio di 30 chilometri dai relativi confini, senza poter andare nei capoluoghi di provincia. Per chi vive in un comune al di sotto dei 5 mila abitanti, le visite ad amici o parenti, con le medesime modalità, sono consentite entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune, quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia.
É infine consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del proprio comune, una volta al giorno, fra le 5 e le 22, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- NEGOZI:
Aperti, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- SERVIZI DI RISTORAZIONE:
In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
- In tutta la Città di Bologna stop alla vendita di bevande alcoliche dopo le 18
Il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato un’ordinanza che vieta agli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto di tutta la città la vendita di bevande alcoliche dalle 18 alle 6 del giorno successivo. L’ordinanza sarà in vigore fino al 2 maggio 2021.
Si conferma dunque lo stop alla vendita di alcolici, per i negozi di vicinato, dalle 18 in poi.
Chi non rispetta l’ordinanza rischierà una multa da 400 a 1.000 euro e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.