Sospensione di taluni versamenti scadenti a dicembre 2020
Per i soggetti titolari di partita iva esercenti attività d’impresa arte e professione con domicilio e/o sede legale/operativa in Italia (tutto il territorio nazionale) che nel 2019 hanno realizzato un volume di ricavi non superiore a 50 milioni di Euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato conseguito nel mese di novembre 2020 pari o superiore al 33% rispetto quello conseguito nel medesimo periodo del 2019, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi a:
- Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente (art.23 DPR 600/73)
- Ritenute alla fonte operate su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendete (Art. 24 Dpr 600/73)
- Imposta sul valore aggiunto (scadenza del 16/12 mensile di novembre e del 28/12 acconto iva)
- Contributi previdenziali ed assistenziali
La sospensione dei versamenti sopra indicati è applicabile, prescindendo dai ricavi conseguiti nel 2019 e dal calo di fatturato, a:
- Tutti i soggetti che esercitano una delle attività risultate sospese ai sensi del DPCM 3/11/2020: Parchi tematici, Parchi divertimento, Palestre, Piscine, Centri natatori, Centri benessere, Centri termali, Sale giochi, Sale scommesse, Sale bingo, Casinò, Teatri, Cinema, Concerti, Convegni, Fiere, Discoteche, Musei, Enti formazione.
- Tutti i soggetti che esercitano attività di servizi di ristorazione nelle regioni considerate ZONA ARANCIONE e ZONA ROSSA
- Tutti i soggetti che esercitano attività alberghiera, agenzia di viaggio e tour operator o un’attività nei settori economici individuati nell’allegata tabella 2 Del Dl Ristori Bis, in Regioni considerate ZONE ROSSE
Si fa riferimento alla ZONE come esistenti alla data del 26/11/2020.
I versamenti sospesi in base a questa norma saranno effettuati in unica soluzione o al massimo in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16/3/2021.
Riscossione: il Ristori quater interviene su alcune scadenze
Il Decreto Legge n. 157/2020 è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall’art. 154, lettera c) del “Decreto Rilancio”.
Per i contribuenti in regola con i pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Inoltre, si ricorda che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
L’importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.
Se hai smarrito i bollettini di pagamento, puoi scaricarli dal portale entrando nella tua area riservata oppure puoi riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute”.
Scopri tutte le modalità di pagamento per saldare le rate in scadenza.
Attenzione:
I soggetti decaduti dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (la dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973).
Inoltre, il Decreto Ristori-quater ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).
Ampliata la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal DL 137 (ristori 1)
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del DL Ristori 1 riguardante i soggetti aventi attività prevalente (codice ATECO) tra quelle indicate nella tabella allegata al decreto 137 che riscontrassero un calo di fatturato nel mese di aprile 2020 pari o superiore al 33% rispetto quello conseguito nel medesimo periodo del 2019 è riconosciuto anche ai soggetti che svolgono attività prevalente rientrante nella seguente tabella allegata in download (TABELLA 2 Codici Ateco – Contributo a fondo perduto previsto dal DL 137).
Si precisa che i soggetti rientranti nella tabella sopra indiata riceveranno automaticamente dall’Agenzia Delle Entrate il contributo in questione se hanno presentato domanda per il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL Rilancio.
Fondo perduto filiera ristorazione
Ricordiamo che il 15 dicembre scade il termine prorogato per la presentazione della domande di contributo a fondo perduto per la c.d. “filiera Ristorazione”. Il DL Ristori quater identifica un nuovo codice attività prevalente ammesso alla presentazione della domanda. Coloro che possono quindi presentare la domanda sono gli imprenditori esercitanti le seguenti attività (Il codice attività deve essere quello prevalente dichiarato alla CCIAA):
- 56.10.11-Ristorazione con somministrazione
- 56-10-12-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (sono inclusi dal nuovo DL e qui limitatamente in questo codice anche gli Ittiturismi)
- 56.21.00-Fornitura di pasti preparati
- 56.29.10-Mense
- 56.29.20-Catering continuativo su base contrattuale
- 55.10.00 Somministrazione di cibo
Immobili: importante precisiazione nel Ristori quater in merito ai soggetti per i quali non à dovuta la seconda rata imu
Nell’ambito del DL Ristori Quater è contenuta una precisazione molto importante in tema di esenzione dal versamento della seconda rata IMU. In particolare, il nuovo decreto interviene sulle esenzioni IMU chiarendo che il pagamento non è dovuto quando l’utilizzatore coincide con “il soggetto passivo d’imposta” (questo amplifica il campo di applicazione dell’esonero in tutti i casi in cui, come ad esempio nel leasing, il soggetto passivo non è, appunto, il proprietario).
Alla luce di quanto sopra, sono esentati dal versamento gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;
- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;
- in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato tabella 1 al decreto Ristori;
- delle attività elencate nell’allegata tabella 2 al decreto Ristori bis, se con sede in zona rossa.
In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti 1) e 3) per godere dell’esonero è necessario che i soggetti d’imposta siano anche gestori delle attività ivi esercitate.