L’articolo 3 della Legge n. 126/2020 di conversione del DL 104/2020 “Decreto Agosto”, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto delle 18 settimane complessive, tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
L’Inps, con messaggio 4254 del 13 novembre 2020, ha fornito le istruzioni per applicare l’esonero contributivo.
Requisito:
- avere fruito di ammortizzatori sociali in maggio e giugno 2020
Misura dell’esonero:
- partendo dal numero di ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020, si determina la relativa retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- si calcola la relativa contribuzione piena a carico datore di lavoro;
- l’importo dell’esonero è pari al doppio del valore della contribuzione.
I datori di lavoro interessati, prima di procedere ad utilizzare l’esonero, dovranno richiedere l’attribuzione di un apposito codice di autorizzazione “2Q” all’Istituto per portare in diminuzione l’importo dalla contribuzione dovuta.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, comunque entro il 31 dicembre 2020, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
L’Inps sottolinea che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi sulla medesima posizione contributiva di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.
La fruizione dell’esonero contributivo comporta per lo stesso periodo l’applicazione delle disposizioni sul blocco dei licenziamenti.