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DL “RISTORI BIS”: contributi e proroghe versamenti

DL “RISTORI BIS” Decreto Legge 09/11/2020 n.ro 149 (G.U. 279 del 09/11/2020)

ART. 1 (Rideterminazione Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
L’art. 1 del Dl Ristori Bis sostanzialmente interviene sul Contributo a Fondo perduto introdotto dal DL Ristori modificando la TABELLA ALLEGATO 1 recante l’indicazione dei codici attività interessati dal Contributo a fondo perduto. Ripercorriamo le condizioni per l’ottenimento di detto contributo.

Beneficiari del contributo:
beneficeranno del contributo a fondo perduto i soggetti, in possesso di partita iva “attiva” alla data del 25/10/2020 il cui codice ATECO relativo all’attività prevalente (dichiarata all’Agenzia delle Entrate) rientra tra quelli di seguito elencati, il cui fatturato / corrispettivi del mese di APRILE 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello conseguito nel mese di Aprile 2019; per coloro che hanno iniziato l’attività a partire da gennaio 2019 il contributo spetta indipendentemente dal calo di fatturato: Non spetta alcun contributo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data 25/10/2020 o successiva.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Chi ha ottenuto il contributo a fondo perduto ex Dl Rilancio
I soggetti che hanno presentato domanda e ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL RILANCIO, il cui codice attività prevalente rientra tra quelli sopra elencati, riceveranno automaticamente, mediante accredito sul conto corrente, il nuovo contributo, che sarà calcolato applicando la percentuale indicata nella tabella corrispondente al codice ATECO, al contributo a suo tempo ricevuto: ad esempio se il soggetto con attività prevalente 563000 (bar) ha ricevuto 5.000 euro con al domanda relativa al precedente contributo, otterrà accredito automatico della somma di 7.500 euro (150% di 5.000 euro).

Chi non ha presentato la domanda del contributo a fondo perduto ex Dl Rilancio
Coloro che non hanno presentato la domanda a suo tempo dovranno procedere mediante presentazione di apposita istanza telematica (il modello è quello utilizzato per le richieste di contributo ex art. 25 Dl Rilancio) nella quale sarà determinato l’ammontare del contributo sulla base delle regole previste per il richiamato art. 25. L’ammontare effettivo erogato sarà poi calcolato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate applicando la percentuale indicata nella tabella sopra indicata in relazione al codice attività prevalente esercitato: ad esempio se il soggetto con attività prevalente 563000 (bar) presenta telematicamente la nuova istanza in cui emerge un contributo spettante di 10.000 euro otterrà l’accredito della somma di 15.000 euro (150% di 10000 euro).
I soggetti che risultavo esclusi dalla possibilità di richiesta del contributo ex art. 25 Dl Rilancio (i soggetti con ricavi 2019 pari o superiori a 5 milioni di Euro) la cui attività prevalente rientra tra quelle esplicitate nella tabella, sono ammessi al nuovo contributo e a tal fine devono presentare istanza telematica (vedasi punto precedente). Per questi soggetti si applicherà la percentuale del 10 % per ottenere il contributo teorico. L’agenzia erogherà il contributo spettante applicando la percentuale relativa al codice attività presente nella tabella.
Il nuovo contributo a fondo perduto non potrà essere superiore alla somma di € 150.000. Non spetta alcun contributo ai soggetti che hanno cessato la partita iva prima della presentazione dell’istanza.
Per le attività esercitate in relazione ai codici ATECO 56.10.30 (gelaterie e pasticcerie), 56.10.41 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 56.30.00 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 55.10.00 (Alberghi) aventi domicilio fiscale o sede operativa in Regioni individuate come Zone Arancioni o Zone Rosse la percentuale indicata nella tabella Allegato 1) è elevata di un ulteriore 50 %.
Le modalità operative per l’inoltro dell’istanza saranno disciplinate da apposito decreto attuativo.

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art.2)

L’art. 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.
L’indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella TABELLA ALLEGATO 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (ZONE ROSSE).
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’art. 1 del D.L. n. 137/2020. Ai sensi di tale rinvio normativo:

  1. l’indennizzo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell’anno precedente(occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
  2. per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate medianteaccreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l’indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate;
  3. l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI CON SEDE NEI “CENTRI COMMERCIALI” (erogazione 2021)

Il contributo previsto dal D.L n. 137/2020 viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020. Il fondo a disposizione è di 280 milioni di euro.

Ammontare del contributo:

  1. per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato TABELLA 1: sarà determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 137/2020;
  2. per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1: spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
  3. Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

PROROGA VERSAMENTO SECONDA RATA ACCONTO (IRPEF/IRES – IRAP)

La proroga al30 aprile 2021del termine per il versamento dellaseconda o unica ratadell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ANNO 2020), prevista dal DL “AGOSTO, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), operanti nei settori economici individuati nell’ALLEGATO TABELLA 1 e nell’ALLEGATO TABELLA 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni (zone rosse), ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle Regioni (zone arancioni) si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020. Per gli altri contribuenti soggetti agli ISA non operanti nelle Zone Arancione o Rossa lo slittamento al 30/04/2021 opera solo in presenza di un calo del fatturato di almeno un terzo nel primo semestre 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Sono sospesi i versamenti relativi a:

  1. Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR 600/72 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
  2. Addizionale Regionale e Comunale (trattenute ai dipendenti)
  3. Imposta sul valore aggiunto

Scadenti nel mese di novembre 2020:

  1. Soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (a titolo esemplificativo: Pachi tematici, Parchi divertimento, Palestre, Piscine, Centri natatori, Centri benessere, Centri termali, Sale giochi, Sale scommesse, Sale bingo, Casinò, Teatri, Cinema, sale Concerti, Convegnistica, Fiere, Discoteche, Musei, Enti formazione)
  2. Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (ZONE ARANCIONI ZONE ROSSE),
  3. Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’ALLEGATO TABELLA 2), aventi sede legale o sede operativa nelle Regioni (ZONE ROSSE),
  4. Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni (ZONE ROSSE)

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI

Viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, del decreto Rilancio alle imprese operanti nei settori riportati nell’ALLEGATO TABELLA 2), nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle Regioni (ZONE ROSSE).

SOPPRESSIONE SECONDA RATA IMU

E’ prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’ALLEGATOTABELLA 2, ubicati Nelle Regioni (ZONE ROSSE). Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata.

Restano ferme le disposizioni del decreto Agosto (art. 78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. RISTORI 1.

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